Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 50 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 45Fedlex · Rapporto esplicativo

2.11 Capitolo X: Emendamenti alla Convenzione

Articolo 27 Emendamenti

In virtù dell’articolo 27, tutte le parti sono abilitate a proporre degli emendamenti alla Convenzione. Le proposte vanno comunicate al Segretario generale del Consiglio d’Europa, il quale provvede a trasmetterle alle parti, agli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all’elaborazione della presente Convenzione o che hanno lo status di osservatori presso il Consiglio d’Europa, all’Unione europea e ad ogni Stato invitato a sottoscrivere la Convenzione. Dopo aver esaminato l’emendamento proposto, il Comitato dei Ministri può decidere di adottarlo. Il testo dell’emendamento viene poi sottoposto a tutte le parti affinché possano darvi il proprio consenso. L’emendamento entra in vigore solo dopo che tutte le parti avranno comunicato il loro assenso al Segretario generale.

Questa complessa procedura mira a garantire la partecipazione di tutte le parti al processo decisionale concernente la Convenzione, nell’intento di evitare che questo strumento perda importanza a causa di modifiche inapplicabili.

2.12 Capitolo XI: Disposizioni finali

Articoli 28–33

Le disposizioni finali della Convenzione Medicrime, a parte alcune particolarità, equivalgono in ampia misura a quelle contenute in altre convenzioni del Consiglio d’Europa.

Ai sensi dell’articolo 28 della Convenzione, l’adesione non è aperta ai soli Stati membri del Consiglio d‘Europa, bensì anche agli Stati non membri che hanno partecipato all’elaborazione dell’accordo (Israele e Giappone82) o che hanno lo status di osservatori in seno al Consiglio. Allo scopo di favorire l’ingresso del maggior numero possibile di Stati non membri, il comitato ministeriale può invitare altri Stati ad aderire all’accordo ancor prima dell’entrata in vigore della Convenzione. Questo in deroga ad altre convenzioni del Consiglio d’Europa che consentono agli Stati non membri che non hanno partecipato alla messa a punto della Convenzione di aderire solo dopo la loro entrata in vigore.

L’articolo 29 della Convenzione stabilisce che ogni Stato o l’Unione europea, all’atto della sottoscrizione, può definire il territorio di applicabilità della Convenzione, che in qualsiasi momento successivo potrà anche essere ampliato o limitato.

Ai sensi dell’articolo 30 della Convenzione, gli Stati firmatari possono esprimere delle riserve esclusivamente ove ciò sia esplicitamente previsto dalle rispettive disposizioni della Convenzione. La Svizzera si avvale di questa possibilità83 per l’articolo 10 capoverso 1 lettera d e il capoverso 2 (come da articolo 10 cpv. 4).

Le riserve e dichiarazioni contenute nell’avamprogetto sottoposto a decreto federale devono essere notificate al Segretario generale del Consiglio d’Europa in sede di deposito dell’atto di ratifica.

82 Cfr. commenti del Consiglio d’Europa alla Convenzione Medicrime, art. 28, punto 158.

83 Cfr. considerazioni al n. 2.3, commenti all’art. 10 cpv. 4 della Convenzione.