Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 50 pagine

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In particolare, il Comitato delle Parti contraenti è tenuto a seguire l’applicazione della Convenzione Medicrime in stretta collaborazione con il Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC) e a facilitare la soluzione in via amichevole di eventuali difficoltà inerenti all’applicazione dell‘accordo (art. 31).

L’accordo può essere rescisso in qualsiasi momento, con preavviso di tre mesi, dandone notifica al Segretario generale del Consiglio d‘Europa (art. 32).

La Convenzione è stata messa alla firma a Mosca il 28 ottobre 2011 ed entrerà in vigore nel primo giorno del mese, con un periodo di tempo di tre mesi, successivo alla data in cui cinque firmatari, tra cui almeno tre Stati membri del Consiglio d’Europa, avranno espressamente acconsentito ad essere vincolati dal trattato (art. 28).

3 Conseguenze

3.1 Conseguenze per la Confederazione

Le competenze penali in materia di criminalità farmaceutica sono ripartite tra la Confederazione e i Cantoni. La ratifica della Convenzione non influirà su questo punto né sulle infrazioni interessate, né su misure quali la confisca di prodotti o di capitali, né sulla pratica quotidiana dello scambio d’informazioni. L’Istituto, ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica, si autofinanzia e tiene una propria contabilità (art. 68 LATer). Va tuttavia osservato che per vari motivi la criminalità farmaceutica sta prosperando, per cui nel medio periodo ci si deve attendere un incremento in numero e complessità delle questioni da affrontare, una tendenza che comunque esiste indipendentemente dalla Convenzione Medicrime. Anzi: quest’ultima, in particolar modo favorendo lo scambio d’informazioni sul piano internazionale e la conduzione dei procedimenti, permetterà di ottimizzare l’uso delle risorse disponibili. La delega di competenze in materia di perseguimento penale all’Amministrazione federale delle dogane, prevista nel quadro della revisione della LATer, è da inserire nel contesto delle precedenti considerazioni.

L’attuazione della convenzione comporterà un certo onere supplementare per il Ministero pubblico della Confederazione e per la Fedpol a causa dell'assunzione di nuovi compiti. Partendo dal presupposto che le procedure trasferite al Ministero pubblico della Confederazione si limiteranno a uno o due casi all’anno, l’onere supplementare dovrà essere assorbito senza ulteriori risorse di personale e finanziarie.

Trattandosi di un meccanismo di controllo, nella misura in cui si è in presenza di una Convenzione del Consiglio d’Europa e non di un Accordo parziale, i costi vengono imputati al bilancio ordinario del Consiglio d’Europa. I compiti derivanti dal meccanismo di controllo verranno espletati nell’ambito delle attività correnti dell’Istituto senza generare pertanto costi supplementari.

Infine, non è previsto alcun contributo obbligatorio per gli Stati aderenti alla Convenzione, pur essendo sempre possibile un contributo volontario. Esso sarà quindi a discrezione della Svizzera che resterà libera, caso mai, di sceglierne la forma. Potrebbe trattarsi di un versamento in contanti, di una partecipazione alla formazione di agenti delle parti firmatarie, ecc. Va notato che azioni di questo tipo avvengono già nel quadro della politica di cooperazione internazionale dell’Istituto.