Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 50 pagine

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nali, organi ufficiali delle parti e rappresentanti di organizzazioni non governative), il rispetto di una rappresentanza equilibrata dei vari settori e discipline coinvolti (autorità esecutive della legge, sistema giudiziario, autorità in materia di agenti terapeutici, nonché gruppi d’interesse della società civile).

Articolo 25 Funzioni del Comitato delle Parti

Questo articolo riguarda l’istituzione di un meccanismo di controllo il più semplice e flessibile possibile, basato su un Comitato delle Parti investito di un maggior ruolo nell’attività giuridica del Consiglio d’Europa mirata alla lotta contro la contraffazione di agenti terapeutici e reati simili.

Di conseguenza, il Comitato delle Parti è tenuto a fungere da punto focale per la raccolta, l’analisi e la condivisione di informazioni, esperienze e buone pratiche tra le parti, nell’intento di migliorare le loro rispettive politiche in questo campo attraverso l’adozione di un approccio multisettoriale e multidisciplinare.

Il meccanismo di controllo è tenuto in particolare a contribuire all’applicazione e al miglioramento della Convenzione, a svolgere un ruolo consultivo in generale con riferimento a quest’ultima - esprimendo un parere su ogni questione inerente alla sua applicazione, ivi compreso l’inoltro alle parti di raccomandazioni specifiche - a servire da organismo accentratore dei dati e facilitare la condivisione delle informazioni sugli importanti progressi giuridici, politici o tecnologici relativi all’applicazione delle disposizioni della Convenzione.

2.10 Capitolo IX: Relazioni con altri strumenti internazionali

Articolo 26 Relazioni con altri strumenti internazionali

Questo articolo riguarda la relazione tra la Convenzione e gli altri strumenti internazionali. Esso non implica alcuna modifica del diritto svizzero.

Il capoverso 1 è inteso ad assicurare che la Convenzione non vada a ledere diritti e obblighi derivanti da altri strumenti internazionali di cui le sue parti firmatarie sono o saranno parimenti partecipi, e contenenti delle disposizioni relative alle materie regolate dalla presente Convenzione.

Il capoverso 2 dell’articolo 26 menziona in senso positivo la possibilità per le parti di concludere degli accordi bilaterali o multilaterali – o qualsiasi altro strumento internazionale – in relazione a questioni regolamentate nella Convenzione. Tuttavia, la formulazione del testo lascia chiaramente intendere che le parti non possono concludere alcun accordo in deroga a tale Convenzione.