Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 50 pagine
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3.2 Conseguenze per il Principato del Liechtenstein
Anche il Principato del Liechtenstein ha sottoscritto la Convenzione Medicrime e, pertanto, è probabile che essa sarà ratificata nel prossimo futuro.
La legislazione svizzera in materia di agenti terapeutici è applicabile anche al Liechtenstein in virtù dello scambio di note dell’11 dicembre 200184 tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente la validità della legislazione svizzera in materia di agenti terapeutici nel Liechtenstein nonché dell’accordo doganale del 29 marzo 192385 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein. La portata dell’applicazione delle modifiche alla LATer sarà valutata nel quadro del regolare processo di aggiornamento degli allegati all’accordo doganale.
La ratifica della Convenzione Medicrime e i conseguenti adeguamenti della legge sugli agenti terapeutici non avranno ripercussioni sulle competenze stabilite nello scambio di note.
3.3 Conseguenze per Cantoni e Comuni
Per i Cantoni e i Comuni, la sottoscrizione e la ratifica non comportano alcun costo supplementare diretto. Per quanto di loro competenza (autorità penali, di polizia, autorità sanitarie), i Cantoni collaborano già oggi alla scoperta di crimini farmaceutici e alla persecuzione penale dei colpevoli. La tendenza generale verso una sempre maggiore diffusione di medicamenti contraffatti potrà anche implicare maggiori oneri per i Cantoni, indipendentemente dalla ratifica della Convenzione. Tuttavia, le maggiori possibilità di acquisizione e di scambio internazionale delle informazioni derivanti dalla ratifica della Convenzione renderanno possibile un uso ottimale delle risorse disponibili anche a livello cantonale.
3.4 Conseguenze politico-economiche e di altra natura
Medicamenti che, per esempio, contengono falsi o scarsi principi attivi, che ne sono privi oppure che sono stati contaminati possono causare gravi complicazioni sanitarie, con elevati costi supplementari, o addirittura dei casi di morte. Ne può derivare anche un ritardo nel trattamento efficace della malattia nel suo stadio iniziale, essendo probabile che prima di farsi curare da un medico i pazienti si siano procurati dei medicamenti inefficaci, per esempio via Internet.
L’immissione di agenti terapeutici contraffatti nei canali di vendita legali comporta il rischio che i pazienti perdano fiducia nel sistema sanitario, a causa per esempio della loro inefficacia o di gravi effetti collaterali dovuti a contaminazione.
Si deve anche evitare che la Svizzera, per via della carenza di strumenti penali, diventi un crocevia per il commercio organizzato e internazionale di agenti terapeutici contraffatti.