Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 81 pagine

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5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

5.1.1 Base costituzionale

Lotta contro le malattie

In base all’articolo 118 capoverso 2 lettera b Cost. la Confederazione emana prescrizioni sulla lotta contro le malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne. Si tratta di una competenza legislativa globale con effetto derogatorio susseguente, non limitata al disciplinamento di principi.

Nel campo delle malattie trasmissibili la Confederazione ha esaurito questa competenza emanando nel 1970 la legge sulle epidemie.117 Nel settore delle malattie non trasmissibili fortemente diffuse o maligne ne ha invece fatto sinora un uso molto limitato.118 Per malattie fortemente diffuse s’intendono quelle frequenti e che insorgono su scala sovraregionale. Ne fanno parte le malattie non trasmissibili come il diabete o le malattie cardiovascolari, le turbe legate alla dipendenza, le malattie psichiche e anche le malattie tumorali (cfr. commenti sull’art. 1 lett. b). La malignità si riferisce esclusivamente alle malattie che minacciano la vita o che danneggiano notevolmente la salute, come le malattie tumorali, reumatiche o la schizofrenia. Nel caso del presente avamprogetto di legge, il cui obiettivo è lottare contro tali malattie, la Confederazione può pertanto basarsi fondamentalmente sull’articolo 118 capoverso 2 lettera b Cost.

Gli strumenti a disposizione dello Stato nella lotta contro le malattie ai sensi di questa disposizione costituzionale non vengono definiti nella Costituzione. Con il passare del tempo il concetto di «lotta» è stato interpretato in modo sempre più esteso e non si limita unicamente all’adozione di misure di «difesa» contro le malattie. Ne risulta che la Confederazione può emanare tutte le disposizioni pertinenti e necessarie destinate a lottare contro le malattie non trasmissibili, fortemente diffuse o maligne. Essa non deve perciò limitarsi a disciplinare strumenti di polizia sanitaria come divieti, permessi o obblighi di autorizzazione, ma può anche emanare disposizioni sulla prevenzione e il trattamento di determinate malattie (inclusa la ricerca) o disposizioni in base alle quali adottare misure per migliorare la qualità dell’assistenza e la pianificazione sanitaria nell’ambito di dette malattie. L’istituzione e la promozione dei registri delle malattie rappresentano possibili provvedimenti secondo l’articolo 118 capoverso 2 lettera b Cost., in quanto consentono di creare le basi per pianificare e gestire una lotta mirata, efficace ed effettiva contro le malattie. L’istituzione dei registri contribuisce inoltre a verificare l’efficienza, l'opportunità e l’economicità delle misure di lotta contro le malattie e a gestire sul lungo periodo l’assistenza sanitaria. La Confederazione può inoltre emanare disposizioni per informare l’opinione pubblica sulle problematiche legate a determinate malattie (fattori di rischio come il fumo ecc.) o sullo svolgimento di campagne che mirano a un cambiamento dei comportamenti. Le statistiche sulle malattie pubblicate sulla base del presente avamprogetto di legge servono a garantire l’informazione di base alla popolazione.

117 RS 818.101

118 In questo contesto va menzionata la legge federale del 22 giugno 1962 concernente l’assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche, RS 818.21