Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 103 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 81Fedlex · Rapporto sui risultati

SGPath osserva con sorpresa che per l’inoltro dei dati non è prevista l'autorizzazione da parte di una commissione d'etica. Inoltre la legge dovrebbe imporre ai registri dei tumori di mettere a disposizione i dati elaborati nel quadro del mandato legale ad altri ricercatori per studi autorizzati e registrati.

Per GAeSO, la disposizione nella sua forma attuale appare altamente problematica. Se come ulteriore condizione non viene prevista l’esistenza di un interesse concreto, motivato e di carattere superiore del destinatario dei dati, la norma deve essere abrogata.

Capoverso 1

GR e ZH chiedono un'integrazione della legge in modo che dati minimi anonimizzati possano essere inoltrati solo per finalità di ricerca.

FMH rimarca inoltre, con riferimento al rapporto esplicativo (p. 63 segg.), che nell'anonimizzazione occorre prestare particolare attenzione ai dati medici, poiché soprattutto in caso di malattie rare questi dati possono consentire di risalire alla persona interessata.

Capoverso 2

AG e BS, unitamente a PRIVATIM, osservano che l’inoltro di dati non anonimizzati, in virtù del principio di proporzionalità, deve essere ammesso solo se lo scopo della ricerca non può comunque essere raggiunto con dati anonimizzati. Pertanto, la legge dovrebbe essere integrata con una restrizione in tal senso per l’inoltro dei dati.

GR e ZH esprimono estrema irritazione per il fatto che il processo di richiesta del consenso sia descritto solo nella nota a piè di pagina 105 del rapporto esplicativo anziché figurare nel testo di legge. Inoltre, fanno notare l’incongruenza del contenuto delle lettere b e d riguardo all’identificabilità dei fornitori di prestazioni interessati; di conseguenza chiedono una fondamentale rielaborazione della disposizione.

Per KR-AG non è comprensibile che per l’inoltro dei dati supplementari a terzi per scopi di ricerca non venga prescritta alcuna autorizzazione del progetto di ricerca da parte della competente commissione d'etica, contrariamente a quanto l’articolo 26 prevede per i progetti di ricerca propri dei registri. Oltre a una precisazione in tal senso nel testo di legge, KR-AG chiede di garantire che i registri cantonali dei tumori siano coinvolti nel processo di inoltro dei dati e, pertanto, una relativa integrazione del capoverso 2.

Numerosi pareri criticano la mancanza di chiarezza riguardo a quale consenso sia inteso secondo la lettera a, richiedendo pertanto un opportuno chiarimento del capoverso 2 lettera a (KL-BS, KL-CH, Oncosuisse, PH-CH, SAKK, SBK, SULM). Per AG, BS e ZH, unitamente a PRIVATIM, si dovrebbe precisare che si tratta di un consenso a norma della legge sulla ricerca umana, ma anche in tal caso resterebbe il dubbio che il servizio nazionale di registrazione dei tumori sia veramente in grado di verificare l’esistenza di un tale consenso, non avendo a disposizione dati di identificazione personali.

SKKR, per contro, presume che si tratti del consenso per l’inoltro di dati di contatto di cui all’articolo 4 capoverso 2, mentre SCTO, SPOG e SwissPedNet ritengono infine che si tratti del consenso di cui all’articolo 5.

SKKR, SCTO, SPOG e SwissPedNet constatano l’incongruenza tra l’obbligo di rendere anonimi i dati minimi prima dell’inoltro previsto dal capoverso 1 e l’obbligo di provvedere all’anonimizzazione dei dati supplementari dopo l’utilizzo da parte dei destinatari secondo le lettere c e d del capoverso 2.

AG e PRIVATIM criticano la disposizione della lettera e, osservando che anche le lettere a-d riguardano la protezione dei dati e chiedendo quindi un relativo chiarimento.