Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/117: Disposizioni esecutive della legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 62 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 31Fedlex · Rapporto sui risultati
protezione della proprietà intellettuale, ma non della protezione degli interessi del pubblico e dei partecipanti alle sperimentazioni di poter contare su una ricerca clinica trasparente. EvE fa notare che senza la registrazione al momento dell’autorizzazione è presumibile che anche in futuro le sperimentazioni cliniche della fase I saranno registrate in modo lacunoso o non saranno affatto registrate. Alle commissioni d’etica spetterebbe il compito di controllare l’andamento degli studi in modo così capillare da far scattare la registrazione a posteriori al momento della conclusione (p. es. in occasione dell’ultima rilevazione dei dati). Ciò sembra irrealistico. EvE chiede che il legislatore tuteli coerentemente l’interesse dei partecipanti a sperimentazioni cliniche e del pubblico di poter contare su una ricerca clinica trasparente – indipendentemente dal fatto che ciò avvenga già allo stesso modo o secondo modalità meno severe in altri sistemi giuridici.
Cpv. 5
Lett. c: per motivi di trasparenza, logica e completezza, BA chiede che in caso di interruzione di una sperimentazione clinica nel registro siano iscritti anche i motivi dell’interruzione. EvE chiede di inserire la modifica dei criteri target delle sperimentazioni cliniche anche al capoverso 5, vista la portata di tale modifica.
Art. 74 Responsabilità
Nessuna osservazione.
Art. 75 Portale
SG osserva che all’ospedale cantonale di San Gallo esiste già un portale del genere. SG auspica che i portali già esistenti siano integrati nel portale dell’UFSP, in modo da evitare doppioni.
4.1.6 Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 76 Aggiornamento degli allegati
Nessuna osservazione.
Art. 77 Disposizione transitoria relativa all’obbligo di registrazione
La disposizione transitoria relativa all’obbligo di registrazione non ha suscitato commenti. Vari partecipanti hanno però criticato l’assenza di una disposizione transitoria concernente i progetti di ricerca approvati o avviati prima dell’entrata in vigore della legge sulla ricerca umana, poiché la situazione giuridica di questi progetti è incerta (SAKK, Klin Path USZ, SGCI, Vips). In proposito, SGCI e Vips chiedono un completamento dell’articolo 77 con la precisazione che il diritto previgente resta applicabile fino a 2 anni dall’entrata in vigore della legge sulla ricerca umana. Non si può pretendere dai ricercatori e dai promotori che si adeguino alle nuove norme.
Art. 78 Diritto previgente: abrogazione
Cfr. osservazioni sull’articolo 77.
Art. 79 Modifiche del diritto vigente
Cfr. osservazioni sull’allegato 6.
Art. 80 Entrata in vigore
Vari Cantoni sottolineano che l’attuazione del nuovo diritto richiede tempo, in particolare per la riorganizzazione delle commissioni d’etica. È pertanto rivendicato – con più o meno insistenza – un