Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/117: Disposizioni esecutive della legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 62 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 33Fedlex · Rapporto sui risultati
Allegato 5
Nessuna osservazione.
Allegato 6
CTC ZH osserva che molte delle disposizioni dell’articolo 28 sono poco chiare e in parte contraddittorie. SGRRC chiede la revisione degli articoli 28 e 29 ORaP.
N. 3: Modifica dell’ordinanza sulla radioprotezione
In generale
Le modifiche proposte dell’ordinanza sulla radioprotezione suscitano opposizione. SGRRC considera il disciplinamento proposto impensabile per una radioprotezione professionale moderna.
Art. 28 cpv. 1 ORaP
Per CTC e UZH l’espressione «esame fisiologico» non è chiara. SGRRC chiede se gli esami fisiologici rientrano nel campo d’applicazione dell’ORUm 1 o dell’ORUm 2 e sollecita una precisazione. In generale si rileva che gli esami fisiologici non sono sperimentazioni cliniche. CTC constata infine che non è sempre chiaro che vi sia un vantaggio diretto per i partecipanti.
Cpv. 2
Per SGRRC, l’esenzione dall’obbligo di autorizzazione dell’UFSP per determinate applicazioni radiologiche rappresenta un rischio troppo grande per i partecipanti. In particolare per i nuovi radiofarmaci, il controllo dovrebbe essere assicurato dalla commissione d’etica o da esperti esterni. UZH e CTC intravvedono una contraddizione tra i capoversi 1 e 2 in relazione agli esami di routine e agli esami fisiologici.
Cpv. 3
Nessuna osservazione.
Cpv. 4
Lett. c : UZH e CTC chiedono quali sono le conseguenze per i progetti di ricerca approvati secondo le disposizioni previgenti della LATer.
Cpv. 5
Nessuna osservazione.
Cpv. 6
UZH e CTC chiedono se non dovrebbe essere presentato un rapporto anche per i progetti di ricerca non soggetti all’obbligo di approvazione da pa rte dell’UFSP. UZH suggerisce inoltre di prorogare il termine a un anno.
Art. 29 ORaP
Cpv. 1
Nessuna osservazione.
Cpv. 2
SGRRC constata che i valori di radiazioni ammessi sono stati fortemente aumentati e che i valori limite sono stati sostituiti da valori di riferimento. Mancano criteri per l’innalzamento del valore di riferimento in casi eccezionali a 20 mSv. Occorre inoltre tener presente che la valutazione della dose effettiva è soggetta a un fattore d’incertezza pari a 5. SGRRC critica inoltre il fatto che l’espressione «valore di riferimento» non è chiara e chiede che siano stabilite le conseguenze in caso di superamento del valore di riferimento. SGRRC critica infine il fatto che manca il requisito di indicare la distribuzione esatta del radiofarmaco nonché l’esposizione che compo rta per organi sensibili.