Messaggio

Consultazione 2011/118: Messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere (FFS e ferrovie private) e la convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013-2016 · 45 pagine

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(art. 8 cpv. 2 LFFS in combinato disposto con l’art. 29 cpv. 1 della legge sul Parlamento, LParl22, rispettivamente con l’art. 25 cpv. 1 e 2 LParl).

5.4 Subordinazione al freno alle spese

Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale (Cost.), richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi.

Con i decreti sul limite di spesa per l’infrastruttura ferroviaria delle FFS per gli anni 2013–2016 e sul credito d’impegno per l’infrastruttura ferroviaria delle ferrovie private per gli anni 2013–2016 proposti con il presente messaggio, al Parlamento sono sottoposte due decisioni con ripercussioni sul budget. Dato che per una parte delle prestazioni da finanziare, quella per gli investimenti di ampliamento, è data una libertà decisionale relativamente ampia quanto agli importi, ai termini e alle altre modalità delle spese che ne derivano, il Consiglio federale propone di subordinare al freno alle spese i due decreti federali sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria per gli anni 2013-2016.

5.5 Conformità alla legge sui sussidi

I decreti concernenti il limite di spesa per l’infrastruttura delle FFS per gli anni 2013–2016 e il credito d’impegno per l’infrastruttura delle ferrovie private per gli anni 2013–2016 sono conformi alla legge sui sussidi.

Importanza del sovvenzionamento per conseguire gli obiettivi prefissati

Come illustrato nel numero 1.2.2, un’infrastruttura ferroviaria performante costituisce un vantaggio importante per la piazza economica svizzera. Essa permette di fronteggiare in modo efficace ed ecologico la crescita del traffico passeggeri e merci. Dato che le condizioni quadro non permettono di applicare prezzi che coprono i costi per l’utilizzo dell’infrastruttura, gli obiettivi della Svizzera in materia di politica dei trasporti, in particolare l’obiettivo, sancito nella Costituzione federale, di trasferire alla ferrovia il traffico transalpino di merci, possono essere raggiunti soltanto grazie ai sussidi versati alle imprese di infrastruttura ferroviaria. Il numero 1.2.2 descrive anche il funzionamento dettagliato di questo sovvenzionamento.

Controllo materiale e finanziario

Il controllo si fonda su un ciclo regolatore del controlling, su obiettivi quantitativi e sul controllo regolare della realizzazione degli obiettivi. Il processo di controllo finanziario da parte della Confederazione e presentato in dettaglio nel numero 1.2.3. Il suo fondamento giuridico è l’ordinanza sulle concessioni e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (OCFIF; RS 742.120).

Procedura di concessione dei contributi

22 Legge del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea Federale (LParl; RS 171.10).