Messaggio

Consultazione 2011/118: Messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere (FFS e ferrovie private) e la convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013-2016 · 45 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo

4 Rapporto con il programma di legislatura

Il disegno è annunciato nel messaggio sul programma di legislatura 2011–2015 del XXXX20.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

I decreti federali concernenti la Convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS e il limite di spesa per l’infrastruttura ferroviaria delle FFS per gli anni 2013–2016 si basano sull’articolo 8 capoversi 2 e 4 LFFS. In virtù di questi ultimi, l’Assemblea federale approva la convenzione sulle prestazioni e decide il limite di spesa. Il decreto federale sul credito d’impegno per l’infrastruttura ferroviaria delle ferrovie private svizzere per gli anni 2013–2016 si basa sull’articolo 167 della Costituzione federale (competenza di spesa dell’Assemblea federale).

I decreti di finanziamento concernenti il limite di spesa per l'infrastruttura delle FFS 2013–2016 e il credito d'impegno per l'infrastruttura delle ferrovie private 2013– 2016 trovano le proprie basi materiali-giuridiche nell’articolo 49 Lferr. In base a quest’ultimo, la Confederazione e i Cantoni ordinano congiuntamente l’infrastruttura ferroviaria. L’infrastruttura delle tratte d’importanza nazionale è finanziata unicamente dalla Confederazione. Le tratte destinate unicamente al traffico locale o per le escursioni sono escluse dalle prestazioni federali.

Diversamente dalla convenzione stipulata con le FFS, le convenzioni sulle prestazioni stipulate con le ferrovie private non vengono sottoposte al Parlamento per l’approvazione, ma sono firmate dall’Ufficio federale dei trasporti. Secondo la legge sulle finanze della Confederazione21, l’Amministrazione federale può impegnarsi al di là dei crediti decisi unicamente se tale impegno è coperto da un credito d’impegno (cfr. art. 21 cpv. 1 LFC).

5.2 Conciliabilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Nel settore ferroviario la Svizzera ha concluso vari trattati internazionali e accordi bilaterali con l’UE. Non vi sono incompatibilità con questo sistema di accordi.

Il sistema, previsto per legge, di concessione di fondi a favore dei gestori delle infrastrutture per mezzo di convenzioni sulle prestazioni di durata pluriennale è inoltre in linea con le direttive del diritto europeo.

5.3 Forma giuridica

L’approvazione della convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013–2016 e l’autorizzazione del limite di spesa per l’infrastruttura delle FFS per gli anni 2013–2016 hanno luogo nella forma del decreto federale semplice

20 FF 2012 …

21 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0).