Messaggio

Consultazione 2011/118: Messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere (FFS e ferrovie private) e la convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013-2016 · 45 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 36Fedlex · Rapporto esplicativo

1.6 Consultazione dei Cantoni

Secondo l’articolo 8 capoverso 1 LFFS, nell’elaborazione della convenzione sulle prestazioni vanno consultati i Cantoni. In base all’articolo 13 OCFIF, l'UFT dirige il processo di controlling nel finanziamento dell'infrastruttura e coinvolge i Cantoni interessati, nel caso di tratte ordinate congiuntamente, concedendo un termine adeguato.

Con lettera del 8 novembre 2011 il UFT ha sottoposto ai direttori cantonali dei trasporti pubblici, assieme a un disegno del presente messaggio, l’esito delle trattative raggiunto con le FFS per la CP 13-16. È stato inoltre allegato per la prima volta un modello di convenzione per l’infrastruttura delle ferrovie private.

Per motivi di efficienza e nell’intento di migliorare il coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni il 29 novembre 2011 si è svolta una cosiddetta audizione conferenziale.

1.6.1 Risultati dell'indagine conoscitiva

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2 Spiegazioni relative ai decreti federali

2.1 Decreto federale concernente la convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione Svizzera e la società anonima Ferrovie federali svizzere (FFS) per gli anni 2013–2016

Art. 1

Questo articolo, fondato sull’articolo 8 LFFS, stabilisce che il Consiglio federale elabora assieme alle FFS gli obiettivi quadriennali e li fissa in un contratto di diritto pubblico, una cosiddetta convenzione sulle prestazioni (art. 8 cpv. 1 LFFS). Tale convenzione necessita dell’approvazione del Parlamento (art. 8 cpv. 2 LFFS). La convenzione conclusa tra le FFS e il Consiglio federale non può essere modificata dal Parlamento.

Art. 2

L’articolo 8 capoverso 2 LFFS impegna le FFS a rendere conto al Parlamento della loro attività nel periodo di prestazione corrente. Il rapporto per il 2011 relativo alla CP 11–12 è allegato al presente messaggio.

2.2 Decreto federale sul limite di spesa per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria della società anonima Ferrovie federali svizzere (FFS) per gli anni 2013–2016

Art. 1

Con questo decreto è approvato un limite di spesa destinato a finanziare le indennità per le prestazioni ordinate con la CP 07–10 presso FFS Infrastruttura. La ripartizione dei mezzi sui singoli anni del periodo di validità della Convenzione 11–12 e le relative rubriche di pagamento del conto finanziario sono decise annualmente dal Parlamento nell’ambito delle deliberazioni del preventivo.