Progetto_Convenzione_sulle_ prestazioni_FFS_13-16
Consultazione 2011/118: Messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere (FFS e ferrovie private) e la convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013-2016 · 21 pagine
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Convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione Svizzera e la società anonima Ferrovie federali svizzere (FFS) per gli anni 2013–2016 (disegno, stato attuale delle trattative tra UFT e FFS)
Il Consiglio federale svizzero
e la società anonima Ferrovie federali svizzere (FFS),
visti l’articolo 8 della legge federale del 20 marzo 19981 sulle ferrovie federali svizzere (LFFS) e l’articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 19572 (Lferr),
convengono:
Preambolo
1La presente convenzione sulle prestazioni stabilisce gli obiettivi elaborati congiuntamente dalla Confederazione Svizzera e dalla società anonima Ferrovie federali svizzere (FFS) per gli anni 2013–2016. Gli obiettivi pluriennali e la chiara separazione di competenze tra la Confederazione e le FFS consentono di attuare, in un contesto affidabile, le decisioni aziendali con rapidità ed efficienza.
2In base all’articolo 7a LFFS Il Consiglio federale stabilisce, sulla base della presente convenzione sulle prestazioni, gli obiettivi strategici delle FFS. Gli obiettivi contenuti nella convenzione sulle prestazioni vengono verificati e all’occorrenza adeguati in base agli obiettivi strategici per gli anni 2011–2014.
3Con la convenzione sulle prestazioni la Confederazione ordina l’esercizio e le prestazioni per il mantenimento e lo sviluppo dell’infrastruttura esistente. I mezzi finanziari necessari per indennizzare le prestazioni infrastrutturali ordinate sono stanziati nell’ambito di un limite di spesa per gli anni 2013–2016.
4L’ordinazione per il mantenimento e lo sviluppo dell’infrastruttura è coordinata con i progetti finanziati separatamente nell’ambito del fondo FTP e del fondo infrastrutturale.
5Le ordinazioni di prestazioni nei settori del trasporto di viaggiatori e di merci sono oggetto di convenzioni separate.