Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/119: Rapporto del Consiglio federale sulla strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ · 80 pagine
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1.3.4 Federalismo e finanze
La nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni è in vigore dal 2008. La nuova perequazione finanziaria (NPF) comporta una maggiore efficienza e consapevolezza dei costi delle prestazioni fornite dallo Stato nonché un migliore equilibrio tra i Cantoni. Mediante la ripartizione dei compiti e la loro attribuzione secondo il principio di sussidiarietà nonché l’adeguamento dei flussi finanziari, essa stabilisce chiare responsabilità per la Confederazione e i Cantoni. La NPF tiene conto dei principi dell’equivalenza fiscale (chi trae un beneficio sopporta anche i costi) e della congruenza (chi paga decide). In questo modo crea incentivi per prestazioni più efficienti. Sono state inoltre create le premesse per rafforzare la collaborazione tra i Cantoni. Un Cantone che fornisce prestazioni ad altri sarà pertanto indennizzato.
Già la riforma della protezione della popolazione 2001 si orientava ai principi della NPF applicandoli soprattutto alla protezione civile. Le altre organizzazioni partner della protezione della popolazione (polizia, pompieri, sanità pubblica, servizi tecnici) competevano già in precedenza soprattutto ai Cantoni.
Per la protezione civile sono state prese in esame principalmente due opzioni: il sovvenzionamento del 30 per cento da parte della Confederazione di tutti i compiti della protezione civile e il finanziamento del 100 per cento da parte della Confederazione e dei Cantoni in funzione delle competenze definite. La seconda opzione corrispondeva meglio all’obiettivo della ripartizione dei compiti e delle competenze. È stata definita nel documento Postulati per il concetto direttivo della protezione della popolazione del 24 marzo 2000, riguardo al quale sono stati consultati anche i governi cantonali. Di conseguenza, di principio la gestione di catastrofi e situazioni d’emergenza compete ai Cantoni e la gestione di minacce politico-militari e conflitti armati alla Confederazione.
Su questa base, la ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni è stata disciplinata nel Concetto direttivo della protezione della popolazione del 17 ottobre 200120 e nella revisione totale della legge federale del 4 ottobre 200221 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile. Si è tenuto conto anche delle direttive della NPF. I Cantoni hanno dovuto assumersi in particolare i costi per l'acquisto del materiale necessario alle unità della protezione civile per gestire le catastrofi e le situazioni d’emergenza (materiale d’intervento ed equipaggiamento personale) e i costi dell’istruzione svolta a livello cantonale. Per quanto concerne le spese materiali, la Confederazione si è assunta interamente i costi per gli impianti di protezione e il relativo materiale, per i sistemi destinati a diffondere l’allarme (sirene) e l’informazione alla popolazione (impianti di trasmissione protetti), per l’infrastruttura di comunicazione (in particolare Polycom) e per il materiale di protezione NBC standardizzato. Questo è avvenuto nell’interesse dell’uniformità e dell’adempimento di esigenze sovracantonali, che hanno richiesto una certa standardizzazione. Per quanto concerne i costi effettivi, che secondo il nuovo principio dovevano essere assunti da Confederazione e Cantoni, è risultato inizialmente un bilancio pareggiato. Tuttavia, in seguito al previsto rinnovamento
20 www.bevoelkerungsschutz.admin.ch>Documenti>Basi della protezione della popolazione
21 RS 520.1