Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/119: Rapporto del Consiglio federale sulla strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ · 80 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto del Consiglio federale

sulla strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+

un quadro comune della situazione, coordinare i mezzi d'intervento subordinati alle autorità civili e fornire aiuto alla condotta.

– Protezione, salvataggio e assistenza in caso d'evento: con le sue organizzazioni partner la protezione della popolazione è responsabile della gestione civile degli eventi in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza o di conflitto armato. Si tratta in particolare di garantire la protezione preventiva della popolazione, il salvataggio in caso d'evento e l'assistenza alle vittime durante e dopo un evento.

Il sistema integrato di protezione della popolazione assicura il coordinamento e la collaborazione delle organizzazioni partner (polizia, pompieri, sanità pubblica, servizi tecnici e protezione civile). Se necessario, può richiedere l'appoggio di altre istituzioni, dell’esercito, di organizzazioni e aziende private ed eventualmente di persone che prestano servizio civile.

2.1.2 Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni e finanziamento

Di principio, i Cantoni sono competenti per la protezione della popolazione. La Confederazione assume soprattutto una funzione di coordinamento e di appoggio. Essa disciplina di propria competenza e in ampia misura solo la protezione civile; l’esecuzione del diritto federale in materia spetta ai Cantoni. Nella protezione della popolazione esistono quindi competenze cantonali, competenze federali e competenze congiunte23:

Competenza cantonale Competenza congiunta Competenza federale

– Provvedimenti in caso – Sviluppo ulteriore – Coordinamento ed eventuale di catastrofi e situazioni della protezione della condotta in caso di eventi che d’emergenza popolazione colpiscono più Cantoni, l’intero Paese o zone estere limitrofe (d’intesa con i Cantoni) – Condotta tempestiva e – Informazione – Appoggio ai Cantoni con mezzi conforme alla situazione all’attenzione della d’intervento specializzati popolazione (preventiva e in caso d’evento) – Organizzazione della – Collaborazione – Verifica della collaborazione tra la protezione della internazionale protezione della popolazione e popolazione altri strumenti della politica di sicurezza e disciplinamento della collaborazione nel campo dell’istruzione

23 Secondo le direttive della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile e del Concetto direttivo della protezione della popolazione 2001.