Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine
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rapidamente, affinché si possano adottare le misure appropriate. In tal modo gli immigrati hanno buone prospettive per il futuro. Nel contempo può essere ridotto il rischio di costi economici (p.es. dipendenza dall’aiuto sociale) che sorgono in seguito a un’integrazione lacunosa.
Il diritto vigente prevede che, in virtù dell’articolo 54 capoverso 1 LStr, i Cantoni possano vincolare il rilascio del permesso di domicilio o di soggiorno di breve durata alla condizione che lo straniero frequenti un corso di lingua o d’integrazione. L’obbligo di frequentare un corso può essere stabilito in un accordo d’integrazione.
Il presente avamprogetto prevede già nel capitolo 6 (regolamentazione del soggiorno) la possibilità di concludere un accordo d’integrazione (cpv. 4).
In certi casi il processo d’integrazione può evolversi negativamente oppure è prevedibile una siffatta evoluzione negativa. In tal caso è necessario concludere un accordo d’integrazione. Il capoverso 5 definisce i presupposti che obbligano i Cantoni a concludere un accordo d’integrazione. Essi valutano nel singolo caso se i presupposti sono adempiuti. In caso affermativo, sono tenuti a concludere un accordo d’integrazione. Pertanto i Cantoni possono valutare i presupposti, ma, una volta che questi ultimi sono accertati, non dispongono di alcun margine d’apprezzamento.
In casi di poca importanza l’obbligo di stipulare un accordo d’integrazione non è giustificato. Nel caso previsto dall’articolo 62 lettera b la conclusione di una accordo d’integrazione sarebbe poco sensata poiché – de lege ferenda – la legge speciale prevede l’espulsione (Iniziativa espulsione). Per il resto, gli accordi d’integrazione sono opportuni soltanto in caso di problemi notevoli e ricorrenti e s’impongono soprattutto se una revoca immediata conformemente all’articolo 62 LStr sarebbe sproporzionata. La valutazione del rischio che si verifichi un’eventualità di cui all’articolo 62 lettere c o e non deve portare a un clima di sospetto generale nei confronti di determinati destinatari di questa disposizione. Il rischio deve essere dimostrato con indizi concreti. Solo in tal caso si giustifica la conclusione di un accordo d’integrazione. Il rischio di una notevole e ripetuta violazione dell’ordine e della sicurezza pubblici sussiste ad esempio se una tale violazione è registrata agli atti. La perdita del posto di lavoro non è sufficiente per dimostrare il rischio che una persona dipenda dall’aiuto sociale. Tale rischio sussiste soltanto se una persona disoccupata da alcuni mesi ha notevoli difficoltà a trovare un nuovo lavoro. D’altronde, gli accordi d’integrazione vanno conclusi soltanto se la partecipazione dell’interessato è garantita. Occorre tenere conto dell’onere amministrativo e dei costi di tali accordi. I presupposti per l’obbligo di concludere un accordo d’integrazione devono ad esempio essere messi agli atti, il che implica l’allestimento di un fascicolo per ogni singolo caso. Per verificare il rispetto dell’accordo d’integrazione è inoltre necessario rilevare sotto il profilo amministrativo e accompagnare ogni singolo caso (case management).
In caso di violazione di determinati criteri d’integrazione*, il diritto vigente prevede la possibilità di rifiutare il rilascio o la proroga del permesso di dimora conformemente all’articolo 62 LStr. Secondo l’avamprogetto, in presenza di un tale rischio, i Cantoni devono concludere un accordo d’integrazione.
Fondamentalmente gli accordi d’integrazione in determinati casi vanno giudicati in modo positivo, poiché definiscono in modo preciso e trasparente il contributo delle parti coinvolte all’integrazione e indicano le possibile conseguenze nel caso in cui