Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine
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strumenti elaborati nell’ambito dell’assetto quadro per la promozione linguistica* «FIDE – Français, Italiano, Deutsch in Svizzera: apprendimento, insegnamento e valutazione», in particolare le procedure di valutazione e gli strumenti di verifica (passaporto linguistico FIDE) volti a garantire un controllo uniforme delle competenze linguistiche.
Ogni anno vengono presentate da 30 000 a 40 000 domande di rilascio del permesso di domicilio. Per motivi pratici e finanziari non è possibile verificare in modo sistematico l’integrazione dei richiedenti. Come sinora, la decisione in merito al rilascio ordinario o anticipato del permesso di domicilio si baserà su una domanda formale completa, accompagnata dai documenti necessari (certificato di buona condotta, estratto del casellario giudiziale, contratto di lavoro o attestazione degli sforzi per trovare lavoro oppure attestazione di una formazione o documenti simili che attestano la volontà di lavorare o di acquisire una formazione). I costi della domanda sono a carico del richiedente. Un controllo individuale va effettuato solo in casi dubbi.
Articoli 42 capoversi 1 e 1bis, 43 capoversi 1 e 1bis, 44 capoversi 1 e 2
Occorre garantire che il processo d’integrazione delle persone che giungono in Svizzera nell’ambito del ricongiungimento familiare inizi immediatamente dopo il loro arrivo o con il primo rilascio del permesso di dimora. Pertanto i coniugi che arrivano in Svizzera nell’ambito del ricongiungimento familiare dovranno in futuro dimostrare di possedere conoscenze linguistiche sufficienti o iscriversi a un corso di promozione della lingua in occasione della loro ammissione in Svizzera (art. 42 cpv. 1, 43 cpv. 1, 44 cpv. 1). Lo stesso vale per la proroga del permesso di dimora: se nel corso del primo anno l’interessato non è stato in grado di dimostrare conoscenze linguistiche sufficienti (superamento di un esame, presso un fornitore riconosciuto, basato sull’assetto quadro per la promozione linguistica* «FIDE – Français, Italiano, Deutsch in Svizzera: apprendimento, insegnamento e valutazione»), il permesso di dimora è prolungato soltanto se si iscrive nuovamente a un corso di lingua adatto alle sue necessità.
Affinché una persona possa iscriversi a un corso di lingua confacente, occorre dapprima accertare le sue conoscenze linguistiche e le sue necessità concrete. Se dispone già di conoscenze linguistiche appropriate, l’interessato può dimostrarle in occasione di tale accertamento o in un’altra sede secondo una procedura riconosciuta. In tale contesto faranno stato i criteri e gli standard definiti dall’assetto quadro per la promozione linguistica (FIDE).
È stata attentamente valutata la proposta di vincolare anche il primo rilascio di un permesso alla condizione di possedere conoscenze sufficienti di una lingua nazionale. I Paesi europei, in particolare la Germania e i Paesi Bassi, che hanno introdotto questa condizione in relazione al ricongiungimento familiare, hanno raccolto esperienze contrastanti. In particolare non è possibile dimostrare che le persone che hanno superato un test linguistico all’estero padroneggino effettivamente la lingua imparata (problema del «learning for testing»).
Sono inoltre sorti problemi di carattere anzitutto giuridico. Sia in Germania che nei Paesi Bassi i tribunali hanno messo in dubbio la legittimità dei pertinenti atti