Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine
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legislativi. Anche la Commissione dell’UE ritiene contrari alla legge i test linguistici come condizione al ricongiungimento familiare.
Ma sono stati constatati anche notevoli problemi pratici inerenti allo svolgimento dei test linguistici da parte delle rappresentanze all’estero. Questi problemi riguarderebbero anche e in modo particolare la Svizzera, poiché nel nostro Paese, grazie al progetto FIDE, in futuro sarà applicata una procedura professionalizzata e affidabile per valutare le conoscenze linguistiche, tuttavia i test presso le rappresentanze svizzere all’estero non sono in grado di soddisfare i requisiti di tale procedura. Inoltre, a causa della particolare situazione quadrilingue della Svizzera, i problemi pratici risulterebbero ancora maggiori. Infine, la Svizzera non usufruisce di una rete di istituti di cultura o formazione, quale ad esempio quella dei «Goethe-Institute» della Germania46.
I figli minorenni non devono dimostrare di possedere conoscenze linguistiche, poiché è presumibile che le acquisiscano a scuola o nell’ambito della formazione professionale (art. 42 cpv. 1bis, 43 cpv. 1bis, 44 cpv. 2).
In linea di massima i coniugi di persone soggette all’Accordo sulla libera circolazione delle persone non possono essere obbligati a iscriversi a un corso di lingua, anche se in determinati casi ciò sarebbe auspicabile. In questi casi il ricongiungimento familiare è retto dall’articolo 3 dell’allegato 1 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione)47. Ne consegue una disparità di trattamento tra i cittadini di Stati terzi che raggiungono in Svizzera il coniuge svizzero e quello di cittadini parimenti di Stati terzi che raggiungono in Svizzera il coniuge soggetto all’Accordo sulla libera circolazione. Tale disparità è tuttavia sostenibile tenuto conto dell’interesse pubblico a un’integrazione riuscita. Di conseguenza anche per il ricongiungimento familiare di cittadini altamente qualificati di Stati terzi non vanno previste eccezioni in riferimento all’acquisizione di una lingua nazionale. La disposizione è tuttavia problematica, poiché la tutela dalla discriminazione ai sensi dell’articolo 8 Cost. non può essere limitata in virtù dell’articolo 36 Cost. (base legale, interesse pubblico, proporzionalità, intangibilità dell’essenza)48. Anche la CEDU prevede possibilità di ingerenza soltanto nei diritti fondamentali di cui agli articoli 8-1149; il divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) non può essere intaccato. La limitazione dei diritti previsti dall’articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e dall’articolo 13 capoverso 1 Cost. (protezione della sfera privata) è tuttavia conforme alla Costituzione, poiché gli articoli 42-44 costituiscono una base legale sufficiente. La limitazione dei diritti fondamentali o l’obbligo di imparare una lingua nazionale è d’interesse pubblico. L’interesse pubblico a una buona integrazione è superiore all’eventuale interesse privato a non dover frequentare un corso di lingua. Poiché l’acquisizione di una lingua nazionale è un presupposto indispensabile per
46Cfr. anche Alberto Achermann / Jörg Künzli, Welcome to Switzerland,
Sprachenrecht im Zuwanderungsstaat, Berna 2011, pag. 92 segg.
47RS 0.142.112.681
48
Ehrenzeller, St. Galler Kommentar all‘art. 8 Cost., n. marg. 14 e 15 nonché Häfelin/Haller/Keller, Bundesstaatsrecht, n. 303.
49Häfelin/Haller/Keller, Bundesstaatsrecht, n. 306a.