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Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 12 pagine

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Legge federale sugli stranieri (LStr) (Integrazione)

Avamprogetto del 23 novembre 2011

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del.....................20121,

decreta:

I

La legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

Concerne soltanto il francese.

Titolo

Legge federale sugli stranieri e sull'integrazione

(LStrI)

Art. 26a (nuovo) Ammissione di consulenti e insegnanti

1Gli stranieri possono essere ammessi a esercitare un’attività lucrativa quale consulente o insegnante religioso oppure quale insegnante di corsi di lingua e cultura del Paese d’origine se, oltre ad adempiere le condizioni di cui agli articoli 18-24:

a. hanno dimestichezza con l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera e i valori della Costituzione federale e sono in grado di trasmettere tali conoscenze agli stranieri cui offrono consulenza; e

b. sono in grado di esprimersi in una lingua nazionale.

2Se al momento della domanda la condizione di cui al capoverso 1 lettera b non è adempiuta, la persona in questione può essere ammessa a titolo eccezionale, a condizione che l’autorità competente la obblighi a stipulare un accordo di integrazione.

RS ..........

1FF 2012 0000

2 RS 142.20

2011–......