Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine

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non fossero raggiunti gli obiettivi concordati. Il termine «accordo» suggerisce che gli accordi d’integrazione sono in linea di massima conclusi su base volontaria e di comune intesa. Tuttavia ciò non è sempre il caso. Essi non costituiscono neppure dei trattati di diritto pubblico o amministrativo, poiché definiscono un chiaro rapporto di subordinazione e lasciano poco margine di manovra agli stranieri. Nella prassi attuale, gli accordi d’integrazione assumono spesso, di fatto, il carattere di una decisione, senza tuttavia osservare le pertinenti condizioni materiali e formali. Una verifica giuridica potrebbe pertanto impedire l’esecuzione di una sanzione prevista nell’accordo d’integrazione.

L’accordo d’integrazione può essere concluso in modo vincolante e applicato con successo soltanto se si basa su una precedente decisione giuridicamente valida e passata in giudicato. Ciò presuppone che il rilascio o la revoca del permesso devono essere emanati sotto forma di decisione, in cui occorre stabilire l’obbligo di concludere un accordo d’integrazione. Se non concorda con tale obbligo, il destinatario della decisione ha il diritto di interporre ricorso. Se dopo il passaggio in giudicato della decisione il destinatario continua a non voler adempiere l’obbligo di concludere un accordo d’integrazione, il permesso può essere revocato conformemente all’articolo 62 lettera d LStr. D’altro canto anche le autorità sono tenute a cooperare e non possono opporsi alla conclusione di un accordo d’integrazione ordinato da una decisione.

È fatto salvo il caso in cui un cittadino straniero conclude volontariamente un accordo d’integrazione.

Art. 34 cpv. 2 frase introduttiva e lett. a, nonché lett. c (nuova) e cpv. 4

La modifica della frase introduttiva e della lettera a concerne solo il testo italiano, ove si procede alla correzione di una svista nella frase introduttiva dell’articolo 34 capoverso 2 vigente e a un adattamento redazionale nella lettera a.

Già nel controprogetto indiretto all’iniziativa «per l’espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)»45, il Consiglio federale aveva proposto l’integrazione come condizione per il rilascio anticipato di un permesso di domicilio.

Secondo l’avamprogetto, il rilascio del permesso di domicilio dopo dieci anni di soggiorno in Svizzera presuppone una buona integrazione (cpv. 2 lett. c), ossia il rispetto dell’ordinamento giuridico e dei principi fondamentali della Costituzione federale, la facoltà di esprimersi in una lingua nazionale e la volontà di partecipare alla vita economica o di acquisire una formazione (cfr. il commento all’art. 58).

Se questi criteri sono soddisfatti in anticipo, il permesso di domicilio può essere rilasciato già dopo cinque anni. Per il rilascio del permesso di domicilio dopo cinque anni valgono in linea di massima i criteri definiti per il rilascio dopo dieci anni. Tuttavia le esigenze poste alla facoltà di esprimersi in una lingua nazionale sono più severe. Il rilascio anticipato del permesso di domicilio costituisce quindi per gli stranieri un incentivo a imparare una lingua nazionale.

I requisiti dettagliati, in particolare il livello di apprendimento della lingua, saranno disciplinati nelle disposizioni esecutive. In tale contesto saranno applicati gli

45BBl 2009 4427, pag. 4449