Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine
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l’integrazione, l’obbligo di frequentare un’offerta di promozione linguistica si impone anche per tutelare l’interesse pubblico all’integrazione. Non è neppure individuabile un mezzo più mite per raggiungere l’obiettivo, per cui il mezzo previsto è da considerarsi appropriato. Inoltre, l’ingerenza nel diritto fondamentale (obbligo di frequentare un corso di lingua) è in un rapporto ragionevole con lo scopo (buona integrazione), per cui tale ingerenza è proporzionale. Inoltre, anche se ne viene limitato l’esercizio, l’essenza dei diritti fondamentali in questione non è intaccata.
Nel presente contesto occorre inoltre osservare che sotto il profilo dell’integrazione l’obbligo di frequentare un corso di lingua nell’ambito del ricongiungimento familiare non costituisce uno svantaggio. Al contrario: l’iscrizione a un corso di lingua e la conseguente frequentazione di un’offerta appropriata alle necessità costituisce un elemento importante della promozione dell’integrazione e aumenta le probabilità di inserirsi con successo nella società d’accoglienza. Dal punto di vista dell’integrazione l’Accordo sulla libera circolazione presenta alcune lacune. Sarebbe infatti auspicabile che anche i cittadini dell’UE/AELS e i loro familiari imparassero una delle nostre lingue nazionali. Pertanto in futuro anche i cittadini dell’UE/AELS saranno invitati, nei limiti consentiti dalla legge, a frequentare un corso di lingua. A tal fine sono a disposizione gli strumenti dell’informazione dei nuovi arrivati (art. 55 cpv. 3) e delle raccomandazioni per l’integrazione (art. 58a cpv. 3). In tal modo le opportunità iniziali dei cittadini dell’UE/AELS equivalgono a quelle dei cittadini di Stati terzi.
Un rapido ricongiungimento familiare favorisce l’integrazione. In futuro i singoli criteri per il ricongiungimento familiare dovranno pertanto essere ben ponderati. Il criterio dell’abitazione conforme ai bisogni (art. 44 cpv. 1 lett. b) non dovrà in particolare costituire un ostacolo al ricongiungimento familiare e all’integrazione tempestiva dei figli in Svizzera. In caso di dubbio occorre dare maggiore importanza all’integrazione tempestiva dei familiari da ricongiungere che alla disponibilità di un’abitazione conforme ai bisogni.
Articolo 49a Deroga al requisito della dimostrazione delle conoscenze
linguistiche
In determinate circostanze, soprattutto in caso di malattia o disabilità, occorre prevedere deroghe al requisito dell’acquisizione della lingua (cpv. 2 lett. b). Se nel singolo caso – ad esempio nel caso di persone con difficoltà d’apprendimento, di persone più anziane o analfabeti – l’acquisizione della lingua, pur essendo teoricamente possibile, si rivela molto difficile, occorre concedere un termine sufficientemente lungo (art. 2 lett. b). In questi casi è infatti presumibile che occorra più tempo per acquisire conoscenze linguistiche appropriate.
I legami tra l’illetteratismo (difficoltà di leggere e scrivere) e l’acquisizione di lingue straniere sono oltremodo complessi. Sono d’altronde complesse anche le cause dell’illetteratismo, che possono essere individuali, scolastico-didattiche o socioeconomiche. Vi sono indizi secondo cui la capacità di leggere e scrivere si ripercuote positivamente sull’acquisizione di una lingua straniera, per esempio in riferimento alla segmentazione delle parole. D’altra parte, le persone che hanno difficoltà a leggere e scrivere si trovano di fronte a sfide di vario genere. Devono (1) imparare la lingua straniera, (2) imparare a leggere e scrivere in generale e (3)