Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine
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Titolo
Il titolo della legge è modificato da legge federale sugli stranieri (LStr) in legge federale sugli stranieri e sull’integrazione (LStrI). In tal modo s’intende dare maggiore importanza all’integrazione degli stranieri.
Articolo 26a Ammissione di consulenti e insegnanti
Chi opera quale consulente spirituale o insegnante su incarico di una comunità religiosa oppure quale insegnante di corsi di lingua e cultura del Paese d’origine degli immigrati, svolge un ruolo importante nel dialogo in seno alla propria comunità e con la popolazione svizzera. Contribuisce pertanto in modo decisivo all’integrazione dei cittadini stranieri.
Per tale motivo, un cittadino straniero ammesso a esercitare un’attività lucrativa quale consulente o insegnante deve adempiere condizioni specifiche. L’articolo 26a precisa le condizioni in materia d’integrazione specifiche e vincolanti che chi opera quale consulente o insegnante religioso deve soddisfare in aggiunta ai requisiti in materia di diritto del lavoro (capoverso 1). La disposizione riguarda le persone che giungono in Svizzera da uno Stato terzo per motivi di lavoro (p.es. preti cattolici, imam, ecc.).
Gli interessati che non soddisfano gli specifici criteri linguistici sono tenuti a concludere un accordo d’integrazione (capoverso 2). La decisione d’ammissione dovrà pertanto essere vincolata all’onere di concludere un tale accordo (capoverso 2). Dovrà inoltre disciplinare le competenze per la conclusione dell’accordo ed essere comunicata in modo giuridicamente valido all’interessato. Vista la funzione di mediazione di tali persone, di fondamentale importanza per l’integrazione, è giustificato estendere la disposizione anche a chi di loro intende ottenere un permesso di soggiorno di breve durata.
Poiché disciplina in modo vincolante i diritti e i doveri di determinate persone, la disposizione attualmente contenuta nell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri (art. 7 OIntS) è stata trasferita nella legge. Il suo tenore corrisponde alla prassi vigente ma la sua formulazione è più vincolante rispetto al diritto vigente.
La disposizione contempla esclusivamente cittadini di Stati terzi. Non è applicabile a cittadini di Stati terzi che in base a un permesso di soggiorno in uno Stato membro dell’Unione europea e a un contratto speciale sono inviati in Svizzera per svolgere un’attività d’insegnamento.
Articolo 33 capoversi 3-5
Capoverso 3: in futuro il permesso di dimora potrà essere prorogato soltanto se l’interessato è ben integrato (cfr. le spiegazioni al n. 1.3).
Capoversi 4-5: per garantire una buona integrazione, quest’ultima deve essere avviata tempestivamente. Le necessità d’integrazione vanno individuate