Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine
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di massima applicabili anche in assenza di disposizioni esecutive cantonali. Ciononostante la maggior parte dei Cantoni dispone di basi legali nel settore dell’integrazione, sancite a diversi livelli normativi.
Nei Cantoni Basilea Campagna, Basilea Città, Friburgo, Neuchâtel, Soletta, Vaud e Zurigo la costituzione cantonale menziona l’integrazione (§ 108 Cost. Basilea Campagna, § 15 Cost. Basilea Città, art. 69 Cost. Friburgo, art. 5 Cost. Neuchâtel, art. 96 Cost. Soletta, art. 68 e 69 Cost. Vaud, art. 114 Cost. Zurigo). Sette Cantoni dispongono di una propria legge sull’integrazione con la pertinente ordinanza (Appenzello Interno, Basilea Città, Basilea Campagna, Friburgo, Ginevra, Neuchâtel e Vaud). Nei Cantoni Giura, Zurigo e Zugo esiste un’ordinanza sull’integrazione, non tuttavia una legge in materia. Il Cantone di Soletta ha disciplinato l’integrazione in modo esaustivo nella legge sociale (Sozialgesetz). Vari Cantoni hanno inserito disposizioni sull’integrazione nelle leggi o ordinanze di esecuzione della LStr (Argovia, Glarona, Grigioni, Lucerna, Nidvaldo, Svitto, Ticino, Vallese, Obvaldo, San Gallo, Uri, Turgovia). Le disposizioni cantonali sull’integrazione non vanno quasi mai al di là di quelle della LStr e presentano notevoli differenze nel grado di approfondimento.
Al momento i Cantoni Appenzello Esterno, Berna, Vallese e Zugo stanno elaborando nuovi atti legislativi sull’integrazione. I Cantoni di Berna e Zurigo prevedono disposizioni che rendono obbligatorio un primo colloquio. Il Cantone di Berna prevede inoltre l’istituzione di servizi di contatto nei Comuni. Entrambi i Cantoni stanno inoltre prendendo in considerazione disposizioni relative al contenuto e alla forma degli accordi d’integrazione.
1.7 Interventi parlamentari
La nuova legge sull’integrazione permette di togliere di ruolo le seguente mozioni che hanno chiesto di adattare e sviluppare il diritto in materia di integrazione e sono state trasmesse al Consiglio federale:
- Mozione 08.3094 (Hutter): Espulsione di stranieri che rifiutano di integrarsi;
- Motion 09.4230 (Tschümperlin): Integrazione degli stranieri. Offerta di corsi di
lingua commisurata alle necessità.
La possibilità di vincolare il rilascio di un permesso di dimora alla conclusione di un accordo d’integrazione, permette, in combinazione con l’articolo 62 lettera d, di revocare il permesso di dimora in caso di inosservanza dell’accordo. Le richieste della mozione Hutter sono pertanto soddisfatte.
L’intensificazione della promozione linguistica, l’aumento del credito destinato all’integrazione e gli sviluppi dei piani di promozione linguistica consentono di organizzare su tutto il territorio corsi di lingua adeguati alle esigenze. Le richieste della mozione Tschümperlin sono pertanto soddisfatte.