Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine

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scolastico, della formazione professionale o dell’assicurazione contro la disoccupazione, si fonda sulle relative responsabilità e competenze costituzionali.

5.2 Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

Il presente progetto è compatibile con gli obblighi e i trattati internazionali della Svizzera, ivi compresi gli accordi bilaterali del 21 giugno 1999 e del 26 ottobre 2004 con l’UE e i suoi Stati membri. La competenza della Confederazione di disciplinare l’entrata, la dimora, il domicilio e l’integrazione di persone provenienti da Stati terzi non è intaccata dal diritto internazionale, con l’eccezione delle disposizioni in materia di visti e di confini nel quadro dell’Accordo di associazione a Schengen. Per quanto riguarda la compatibilità del progetto con gli articoli 8 e 14 CEDU rinviamo al commento agli articoli 42-44 dell’avamprogetto nel numero 2 del presente rapporto. Le disposizioni vincolanti sono dirette esclusivamente a cittadini di Stati terzi. Il progetto non prevede nuove restrizioni nei confronti delle persone contemplate dall’Accordo del 21 giugno 199981 tra la Svizzera e l’UE sulla libera circolazione delle persone e dalla Convenzione AELS del 21 giugno 200182 (cfr. art. 2 LStr e il commento all’art. 58a). Tali persone possono partecipare volontariamente a misure d’integrazione e le autorità possono pronunciare nei loro confronti raccomandazioni d’integrazione ai sensi dell’articolo 58a capoverso 3. Tuttavia l’inosservanza di tali raccomandazioni non comporta sanzioni di alcun tipo.

5.3 Forma dell’atto

Il progetto è emanato in forma di legge federale.

5.4 Freno alle spese

Secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., il progetto richiede il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera federale, poiché il decreto implica nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi. La subordinazione al freno alle spese riguarda l’articolo 56.

5.5 Rispetto dei principi della legge sui sussidi

Il finanziamento è retto dalle disposizioni della legge del 5 ottobre 199083 sui sussidi. L’importanza dei diversi sussidi per gli obiettivi previsti dalla Confederazione, la gestione finanziaria e materiale dei sussidi e le procedure per la concessione dei contributi sono illustrate ai numeri 1.3, 1.5 e 3.1-3.3.

81 RS 0.142.112.681

82 RS 0.632.31