Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine
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Adeguamento legislativo Spese materiali aggiuntive all’anno
LStr Gestione e coordinamento -
(art. 54)
LStr Contributi finanziari 20 milioni di franchi (UFM)
(art. 56)
Legge sulla formazione -
professionale
Legge sulla pianificazione del 1.5 milioni di franchi (ARE)
territorio
Parte generale del diritto delle -
assicurazioni sociali
Legge su l’assicurazione per
l’invalidità
Legge sull’assicurazione contro -
la disoccupazione
Senza adeguamento della legge: 200 000 franchi
tutela dalla discriminazione (SLR nella SG-DFI)
Senza adeguamento della legge 500 000 franchi
sulla promozione dello sport (UFSPO)
Totale oneri aggiuntivi Fr. 22 200 000.-
Tabella 1: ripercussioni finanziarie (spese aggiuntive)
3.2 Per i Cantoni e i Comuni
Secondo la decisione della CdG, anche i Cantoni (compresi i Comuni) devono aumentare le loro spese per la promozione specifica dell’integrazione in proporzione all’aumento previsto dalla Confederazione.
La promozione dell’integrazione costituisce un compito comune della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e ogni livello statale vi contribuisce secondo le proprie competenze (concetto delle strutture ordinarie). Ciascun ente pubblico ha quindi il compito di provvedere all’esecuzione della politica e della promozione dell’integrazione mettendo a disposizione le risorse necessarie.
La valutazione dell’integrazione in occasione del rilascio del permesso di dimora, del ricongiungimento familiare nonché un anno dopo l’entrata in Svizzera, costituisce un compito sovrano dei Cantoni in esecuzione del diritto in materia di stranieri (cfr. n. 5.1). In seguito alle modifiche legislative proposte, la valutazione va effettuata in modo più vincolante e sistematico, pur dovendosi limitare, come sinora,