Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine
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5.6 Delega di competenze legislative
L’articolo 56 capoverso 4 dell’avamprogetto autorizza la Confederazione a fissare l’importo dei contributi per il finanziamento della promozione dell’integrazione. Ciò è necessario per garantire una pianificazione affidabile e corrisponde al risultato delle trattative con i Cantoni, che si sono anch’essi impegnati a fornire contributi finanziari alla promozione dell’integrazione. Inoltre, in tal modo è possibile adattare in modo flessibile i contributi allo sviluppo della migrazione.
Infine, in virtù dell’articolo 100b capoverso 5 la Confederazione può delegare altri compiti alla commissione della migrazione.