Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/17: Ordinanza sulla dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria · 7 pagine
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Art. 4 Dichiarazione dell’origine del pelame
L’«origine» del pelame è il Paese in cui l’animale selvatico è stato cacciato o in cui è stato allevato e tenuto fino all’età di macellazione (cpv. 2).
Secondo il capoverso 3, in alcuni casi – quando diversi Paesi di origine sono possibili – è ammessa l’indicazione della zona geografica di provenienza: ad es. «Asia centrale», «Scandinavia» o «America del Nord». L’indicazione «UE» andrebbe utilizzata soltanto se la regione in questione, situata all’interno dell’UE, non può essere delimitata con maggiore precisione.
Il capoverso 4 permette l’indicazione «origine sconosciuta» se risulta impossibile dichiarare il Paese di origine o la zona geografica di provenienza. Abusi a tale riguardo sono improbabili, visto che l’indicazione «origine sconosciuta» potrebbe avere effetti negativi sull’attrattiva del prodotto agli occhi dei consumatori.
Art. 5 Dichiarazione del modo di ottenimento del pelame
Sotto il profilo del modo di ottenimento, se l’animale è stato cacciato è importante che i consumatori siano informati sull’eventuale uso di trappole. Se si tratta di un animale allevato si deve invece distinguere tra allevamento in mandria o in branco oppure, nel caso di allevamento in gabbia, se il fondo di queste è naturale o a griglia (cpv. 2).
Se il modo di ottenimento ai sensi del capoverso 2 non può essere specificato, va indicato che il pelame è stato ottenuto da un animale che può essere stato cacciato o allevato in qualsiasi modo. Indicazioni come «allevamento» o «modo di ottenimento sconosciuto» sono inammissibili, poiché non forniscono sufficienti informazioni ai consumatori e, nel contempo, danneggiano i commercianti che dichiarano con precisione il modo di ottenimento conformemente al capoverso 2.
Art. 6 Dichiarazione in caso di prodotti composti di più pelami
Un prodotto di pellicceria può essere stato confezionato con pelami di diverse specie animali selvatiche oppure con pelami della medesima specie animale selvatica, ricavati però da esemplari di origine diversa e/o ottenuti in modo diverso. Per poter mantenere entro limiti adeguati i contenuti delle indicazioni, l’obbligo di dichiarazione viene considerato adempiuto se i tre pelami presenti nel prodotto in maggiore quantità (per unità di superficie) sono
dichiarati conformemente alle prescrizioni.
Art. 7 Dove e in che lingua deve figurare la dichiarazione
Secondo il capoverso 1, la dichiarazione deve figurare direttamente sul prodotto o sul suo imballaggio. Lo scopo consiste nel garantire la leggibilità delle indicazioni e, di conseguenza, consentire un acquisto consapevole, nonché ridurre al minimo il rischio che le dichiarazioni non vengano viste dai consumatori. La dichiarazione può figurare su un’etichetta incollata o fissata in altro modo al prodotto stesso; può anche essere cucita sul/al prodotto. A seconda dei casi, chi offre la merce ha perciò la possibilità di scegliere la modalità di indicazione che ritiene più appropriata (cpv. 2).
Secondo il principio di cui all’articolo 2 capoverso 6 LIC, le dichiarazioni vanno fatte nelle lingue ufficiali della Svizzera; tuttavia è sufficiente che l’indicazione sia redatta in una delle lingue ufficiali. Questa soluzione è conforme all’articolo 4a capoverso 1 lettera a della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51).