Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/17: Ordinanza sulla dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria · 7 pagine
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Sezione 3: Controllo della dichiarazione
Art. 8 Controllo autonomo
Chi fornisce pelli o prodotti di pellicceria ai consumatori deve, nell’ambito delle sue attività, provvedere affinché le relative dichiarazioni siano corrette (cpv. 1). Chi fornisce pelli o prodotti di pellicceria ai consumatori è inoltre tenuto a garantire la trasmissione delle informazioni lungo la catena di fornitura e, su richiesta, a fornirle a titolo gratuito agli organi di controllo (cpv. 2).
Art. 9 Organo di controllo
L’Ufficio federale di veterinaria (UFV) è incaricato di svolgere i controlli relativi all’adempimento degli obblighi concernenti la dichiarazione (cpv. 1). Il capoverso 2 prevede che l’UFV posa collaborare a livello attuativo con organizzazioni pubbliche e private. Secondo l’articolo 13 capoverso 2 LIC, il Consiglio federale può inoltre far capo, per l’esecuzione delle prescrizioni, alle organizzazioni interessate dell’economia e dei consumatori. Il messaggio concernente la LIC2 specifica che la collaborazione attuativa delle organizzazioni interessate è facoltativa. Tuttavia possono essere sfruttate le sinergie offerte dai controlli svolti attualmente dalla organizzazioni private.
Secondo l’articolo 14 dell’ordinanza del 25 novembre 19983 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, in linea di principio anche le altre unità amministrative sono tenute a collaborare con l’UFV. L’articolo in questione prevede che le unità amministrative si sostengano e si informino a vicenda. Al capoverso 3 viene descritta con maggiore precisione la collaborazione con l’Amministrazione federale delle dogane (AFD).
Art. 10 Svolgimento dei controlli
Vengono svolti controlli a campione presso i punti vendita per verificare l’adempimento degli obblighi relativi alle dichiarazioni e al controllo autonomo (cpv. 1). Il campionamento è basato sul rischio.
Considerato che l’attendibilità delle dichiarazioni dipende strettamente dalla possibilità di verificarne l’esattezza, in caso di dubbi l’UFV può controllare i bollettini di consegna, i contratti, le fatture e altri documenti, come pure prelevare campioni da identificare e disporne l’analisi (cpv. 2).
L’esito dei controlli viene comunicato soltanto se sussistono inadempienze in relazione agli obblighi concernenti la dichiarazione (cpv. 3); in tal caso può essere disposta una rettifica della dichiarazione (cpv. 4). Il capoverso 4 contiene una disposizione facoltativa, affinché l’UFV possa intervenire secondo il principio di proporzionalità. Così, se nella sua presa di posizione chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori riconosce l’obbligo di dichiarazione, l’UFV può evitare il ricorso ad una decisione.
Art. 11 Tasse
I capoversi 1‒4 disciplinano la riscossione di tasse. Quest’ultima è prevista soltanto se dai controlli risulta l’inadempimento degli obblighi relativi alla dichiarazione.
2FF 1986 II 253
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