Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/17: Ordinanza sulla dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria · 7 pagine
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I produttori esteri potrebbero essere svantaggiati dalla maggiore facilità con cui si possono stabilire origine e modo di ottenimento delle pellicce svizzere. Soprattutto i Paesi in cui sono praticate forme illegali di caccia ed allevamento potrebbero avere maggiori difficoltà di accesso al mercato.
Compatibilità con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale
Un obbligo di dichiarazione è una prescrizione tecnica che rientra nel campo d’applicazione dell’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell’Organizzazione mondiale del commercio4.
Inoltre mediante l’Accordo del 19725 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, il nostro Paese si è impegnato a non introdurre nessuna nuova restrizione quantitativa all’importazione o misura di effetto equivalente negli scambi tra UE e Svizzera. Il commercio di pellicce rientra nel campo d’applicazione di questo accordo: le nuove prescrizioni adottate a livello nazionale devono essere compatibili con gli obblighi che la Svizzera ha assunto sul piano internazionale. Considerando soprattutto il fatto in materia di etichettatura non sussistono prescrizioni UE, non si può escludere che le nuove disposizioni previste dalla Svizzera vengano equiparate sul piano attuativo dall’UE ad una restrizione quantitativa all’importazione. La conformità all’accordo dipende dall’adempimento dei criteri seguenti: la misura adottata è giustificata da motivi di interesse generale; non deve costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti; deve rispettare il principio di proporzionalità.
L’obbligo di dichiarazione è finalizzato all’informazione dei consumatori. Non sussiste alcuna manifesta discriminazione, poiché l’obbligo di dichiarazione vale sia per i prodotti svizzeri sia per quelli importati. Alla luce della formulazione dell’obbligo di dichiarazione, rispettosa delle esigenze dell’economia, si può ritenere che anche il principio di proporzionalità venga rispettato. Per valutarne la compatibilità con gli obblighi assunti sul piano internazionale, parallelamente all’indagine conoscitiva le nuove prescrizioni tecniche sono oggetto di notifica in relazione all’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell’Organizzazione mondiale del commercio e, e alla Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS)6.
4
RS 0.632.20, allegato 1A.6
5
RS 0.632.401
6 RS 0.632.31, allegato H