Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/17: Ordinanza sulla dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria · 7 pagine

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negli USA a scopo d’allevamento, ciò deve essere menzionato nella dichiarazione (ad es.: Mexican Ranccoon; Fur Origin: U.S.);

• nome/numero dell’importatore, del venditore o del fornitore delle pellicce/dei prodotti di pellicceria;

• tipo di lavorazione/trasformazione. Se non è stato effettuato alcun trattamento, il prodotto viene dichiarato «natural»;

• utilizzazione di un unico pelame o di più pelami, eventuali danni subiti dal pelame e precedente utilizzazione di quest’ultimo per altri scopi.

• anche l’etichetta deve soddisfare determinati requisiti, in relazione a dimensioni minime (4,5 x 7 cm), modalità di applicazione, nonché tipo e dimensione dei caratteri.

Note relative alle singole disposizioni

Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1 Oggetto

Devono essere dichiarati soltanto le pellicce e i prodotti di pellicceria che vengono forniti ai consumatori da un operatore del mercato (business to consumer). La dichiarazione deve avvenire al momento in cui il prodotto viene fornito ai consumatori. Non è richiesta alcuna dichiarazione per gli scambi tra operatori del mercato (business to business) o tra consumatori (consumer to consumer).

Art. 2 Definizioni

L’articolo 2 specifica quali pelami di quali specie animali debbano essere oggetto di dichiarazione nel caso in cui vengano forniti ai consumatori. Gli obblighi relativi alla dichiarazione valgono unicamente per gli «animali selvatici» di cui al capoverso 3. La possibilità di estendere gli obblighi relativi alla dichiarazione a tutte le specie animali è stata discussa con gli ambienti interessati e con le unità amministrative preposte. Si è però giunti alla conclusione che un simile obbligo sarebbe risultato eccessivo e, di conseguenza, inopportuno sotto il profilo del principio di proporzionalità.

Sezione 2: Obblighi relativi alla dichiarazione

Art. 3 Dichiarazione della specie animale selvatica

Dall’incontro svolto con i rappresentanti degli ambienti interessati, finalizzato alla definizione di criteri fondamentali per la dichiarazione, è emersa la necessità di menzionare nel quadro di quest’ultima il nome zoologico (ad es.: lupo) e il nome scientifico (ad es.: Canis lupus). Agli occhi del consumatore il nome zoologico riveste maggiore importanza: tuttavia soltanto il nome scientifico è inequivocabile. La dichiarazione del nome scientifico è necessaria anche considerando le denominazioni commerciali in uso, che, in alcuni casi, possono risultare ingannevoli (ad es.: «Gaewolf» invece di «cane»). Inoltre il numero delle specie animali utilizzate per la produzione industriale di pellicce è limitato: pertanto la richiesta di menzionare il nome scientifico dovrebbe essere condivisibile. La dichiarazione della specie animale selvatica è obbligatoria. Non sono ammesse indicazioni di più specie animali selvatiche possibili o relative soltanto al genere. Alla luce di quanto discusso con gli ambienti interessati, un commerciante deve essere in grado di indicare la specie animale selvatica da cui è stato ottenuto il pelame. In caso contrario non può fornire il prodotto ai clienti.