Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/17: Ordinanza sulla dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria · 7 pagine

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Sezione 4: Sanzioni penali

Art. 12

L’articolo 11 LIC stabilisce che è punito con la multa chiunque viola una prescrizione del Consiglio federale sulla dichiarazione di merci o di servizi che commina una pena. Questo articolo prevede che chi viola le disposizioni degli articoli 3‒7 del progetto di ordinanza venga punito secondo l’articolo 11 LIC. Viene applicata la procedura penale amministrativa.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 13 Modifica del diritto vigente

Il nuovo obbligo di dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria è in contrasto con la legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51). A tale riguardo viene pertanto chiesto al Consiglio federale di stabilire una deroga al principio «Cassis de Dijon» ai sensi all’articolo 16a capoverso 2 lettera e LOTC.

Art. 14 Disposizioni transitorie

Sono previsti termini transitori di 12 mesi affinché gli ambienti interessati possano mettere in atto un sistema per l’acquisizione delle informazioni necessarie per l’adempimento dell’obbligo di dichiarazione.

Implicazioni per la Confederazione

L’attuazione del progetto di ordinanza, in particolare il monitoraggio del mercato e i controlli a campione (procedura di controllo e procedura penale), comporterà un onere supplementare per la Confederazione (circa un posto a tempo pieno con formazione nell’ambito delle scienze naturali).

Le tasse copriranno soltanto una piccola parte dei costi, poiché la loro riscossione è prevista unicamente in caso di inadempienze.

Implicazioni per Cantoni e Comuni

Per Cantoni e Comuni il progetto di ordinanza non comporta alcuna conseguenza sul piano finanziario o per quanto attiene alle risorse di personale.

Implicazioni economiche

L’obbligo di dichiarazione mira alla trasparenza nell’offerta di pellicce e prodotti di pellicceria riguardo alle modalità di allevamento degli animali, alla loro origine e alle specie animali utilizzate, affinché i consumatori possano decidere consapevolmente quali merci acquistare.

Le prescrizioni relative all’etichettatura limitano le attività commerciali in misura nettamente inferiore rispetto ai divieti. Con le prescrizioni viene mantenuta l’offerta sul mercato di tutti i prodotti e il meccanismo dei prezzi rimane efficace. Sebbene la dichiarazione comporti dei costi, le attività già svolte attualmente dall’Associazione professionale svizzera della pellicceria in relazione ad una dichiarazione volontaria crea trasparenza per la clientela. Gli oneri causati dalla dichiarazione sono sufficientemente compensati dai vantaggi che ne derivano per la clientela.

Sono anche previste diverse disposizioni volte a contenere gli oneri a carico delle imprese interessate (ad es. l’indicazione di tre sole specie nel caso di prodotti composti di più pelami, o la possibilità, in alcuni casi, di indicare soltanto la zona geografica di provenienza; in casi eccezionali, è permessa l’indicazione «origine sconosciuta»). Inoltre secondo l’articolo 7 le indicazioni non devono obbligatoriamente figurare sul prodotto, e sono previste di verse possibili modalità di etichettatura.