Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/17: Ordinanza sulla dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria · 9 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 3Fedlex · Rapporto sui risultati
domestici vengono allevati per il loro pelame crescendo spesso in condizioni estremamente crudeli.
TIR e la Fondazione Vier Pfoten sarebbero favorevoli a sottoporre i pelami di tutti i
mammiferi all’obbligo di dichiarazione. TIR chiede inoltre di non introdurre una nuova
definizione di animale selvatico, bensì di basarsi su quella figurante all’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn, RS 455.1).
Swiss Fashion Store ritiene che il visone deve essere assolutamente escluso dall’obbligo di dichiarazione. Anche SwissFur sostiene la stessa opinione dato che secondo una perizia il visone è considerato un animale domestico. Inoltre, propone la seguente aggiunta (art. 2 lett. c n. 5): «Animali da allevamento con la denominazione scientifica: … forma domestica (esempio: oryctolagus cuniculus)» e fa notare inoltre che negli USA il visone americano è da poco denominato «Neovison vison forma domestica».
WWF auspica che gli yak e i bufali siano soggetti all’obbligo di dichiarazione dato che
entrambe le specie animali sono in natura minacciate di estinzione e dal pelame non si riesce a dedurre se si tratta di animali selvatici o domestici.
Secondo CacciaSvizzera anche i cani e i gatti domestici devono essere esclusi dall’obbligo di dichiarazione, tuttavia, qualora la dichiarazione di pellicce e prodotti di pellicceria di questi animali dovesse divenire obbligatoria, all’articolo 2 lettera a dovrebbero essere aggiunti i termini «cani domestici e gatti domestici».
3.2 Obblighi di dichiarazione (art. 3-5) Articolo 3
CacciaSvizzera propone di modificare l’articolo 3 nella maniera seguente: «Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori è tenuto a indicare in una delle lingue ufficiali della Confederazione il nome scientifico e il nome zoologico della specie animale selvatica da cui è stato ottenuto il pelame». Anche SwissFur e VSV ritengono che i nomi
scientifici/zoologici siano imprecisi e propongono dunque di dichiarare il nome scientifico (latino) e il nome commerciale. VSV chiede inoltre che la specie sia designata in tutte e tre le lingue nazionali.
Stiftung für Konsumentenschutz suggerisce di elencare i nomi zoologici autorizzati in un allegato dell’ordinanza.
Zürcher Tierschutz e la Fondazione Vier Pfoten chiedono che nel caso in cui il pelame di conigli domestici rientri nell’obbligo di dichiarazione, il termine «specie animale selvatica»
deve essere sostituito con «specie animale».
WWF propone inoltre che deve essere dichiarato anche il pelame delle specie domestiche, o almeno la specie animale da cui è stato ottenuto. Questo aiuterebbe il consumatore a
distinguere ad esempio il calco facsimile della pelle di rettile sulla pelle di bovino dalla vera