Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/17: Ordinanza sulla dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria · 9 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 2Fedlex · Rapporto sui risultati
2 Risultati salienti dell’indagine conoscitiva
La maggior parte delle organizzazioni e i 18 Cantoni coinvolti nell’indagine conoscitiva approvano espressamente la proposta di ordinanza, in particolare il fatto che essa crei trasparenza nell’ambito dell’acquisto di pellicce e prodotti di pellicceria. Grazie alle
informazioni supplementari sulla specie animale, sull’origine e sul modo di ottenimento del pelame, i consumatori possono decidere autonomamente quale pelame acquistare. Grazie a questa ordinanza, la dichiarazione facoltativa si trasforma in una dichiarazione obbligatoria, vincolante e uguale per tutti. Le regole proposte sono mirate all’applicazione di un’esigenza che si avverte ormai da anni. Un altro aspetto particolarmente apprezzato è che l’ordinanza crea un notevole plusvalore per i consumatori senza causare oneri finanziari supplementari ai comuni e ai Cantoni.
Una parte delle organizzazioni di protezione degli animali avrebbe preferito all’obbligo di dichiarazione un totale divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria, ma accetta anche la disposizione così come proposta.
Soprattutto le organizzazioni di protezione degli animali chiedono di sottoporre ulteriori specie animali (in particolare i conigli domestici) alle disposizioni dell’ordinanza. Inoltre,
criticano alcune disposizioni che sono state definite in maniera poco chiara o troppo rigorosa. Swiss Fashion Stores ritiene che l’approccio unilaterale della Svizzera in merito alla
dichiarazione sia poco sensato preferendo una soluzione compatibile con la legislazione europea.
CP e FPV si pronunciano contro l’emanazione dell’ordinanza.
3 Commento alle singole modifiche
3.1 Oggetto dell’obbligo di dichiarazione (art. 1-2) Articolo 1
CacciaSvizzera propone la seguente aggiunta all’articolo 1: «Non è richiesta alcuna
dichiarazione per gli scambi tra operatori del mercato o tra consumatori». Per la Stiftung für Konsumentenschutz non è evidente cosa si intenda con il termine «persona», dato che si può trattare sia di un negozio specializzato in articoli di pellicceria sia di un privato.
Articolo 2
Le diverse organizzazioni di protezione degli animali – Association de défense des chevaux maltraités, ATs, DBT, Graubündner Tierschutzverein, SVS, Helvetia Nostra, KAGFreiland, ProTier, Lega svizzera contro la vivisezione, SPA-Fribourg, SPAN, PSA, STVT, SVPA,
Tierschutz beider Basel, TSB, Vier Pfoten e Zürcher Tierschutz – e il PS chiedono di
sottoporre all’obbligo di dichiarazione anche il pelame di conigli e di stralciare quindi il numero 4 alla lettera c dell’articolo 2. La motivazione risiede nel fatto che milioni di conigli