Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 77 pagine

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Consultazione su un avamprogetto di legge sulla formazione continua

Sezione 8: Esecuzione e Conferenza sulla formazione continua

Art. 20 Esecuzione

1

Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

2

Esso può delegare a terzi, mediante mandato di prestazione, compiti d’esecuzione della presente legge.

3

Per assolvere tali compiti, i terzi incaricati possono riscuotere tasse.

Cantoni

BS fa notare che soprattutto la Confederazione è tenuta a provvedere, nei limiti delle sue competenze, a coordinare l’esecuzione della legge.

Partiti

Il PS ritiene che l’impostazione di «legge quadro» sia una «black box», in quanto gli effetti saranno disciplinati soltanto a livello di leggi speciali o nel corso dell’esecuzione. L’attuazione, pertanto, ne risulterebbe compromessa.

Associazioni di categoria dell’economia

Secondo SIC Svizzera i partecipanti alla consultazione sono stati chiamati a un «salto nel vuoto» legislativo, in quanto vi sarebbero ancora innumerevoli questioni in sospeso.

La SAV ritiene che le conseguenze di una «legge quadro» siano difficilmente valutabili. In sede d’esecuzione occorre badare all’uso coerente dei termini e concentrarsi sulla formazione continua sostenuta dallo Stato.

Cerchie interessate

Per Hotelleriesuisse non è chiaro quali siano i compiti esecutivi che possono essere delegati.

EgalitéHandicap e Pro Infirmis chiedono di considerare le problematiche degli invalidi in sede d’esecuzione, anche a livello di cooperazione internazionale.

L’AUPS teme che l’UFFT, incaricato dell’esecuzione, assuma un’ottica puramente professionale della formazione continua. L’associazione chiede pertanto che presso la nuova Segreteria di Stato sia istituita un’apposita unità organizzativa.

VBE chiede che la suddivisione dei compiti tra Confederazione e Cantoni sia precisata già a livello di legge o che siano presentate al Parlamento anche le disposizioni esecutive.

Anche secondo dualstark e VEB è difficile esprimersi seriamente in merito alla legge sulla formazione continua, viste le numerose questioni ancora in sospeso.

Settore universitario

Swissuni è contraria a una delega a terzi e chiede la cancellazione del capoverso 2.

Art. 21 Conferenza sulla formazione continua

1

Il Consiglio federale istituisce una Conferenza sulla formazione continua. Essa è composta da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni.

2

La Conferenza sulla formazione continua ha, in particolare, i seguenti compiti:

a. segue gli sviluppi della formazione continua e rende periodicamente conto al Consiglio federale

se gli obiettivi della presente legge sono raggiunti e se i suoi principi sono rispettati;

b. garantisce il coordinamento della formazione continua disciplinata e sostenuta da

Confederazione e Cantoni;

c. garantisce la collaborazione interistituzionale in sede di sviluppo e svolgimento di offerte

finalizzate all’acquisizione e al mantenimento delle competenze di base degli adulti;

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