Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 77 pagine
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Consultazione su un avamprogetto di legge sulla formazione continua
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 22 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata in allegato.
Cantoni
VD fa notare che le leggi speciali della Confederazione devono ancora essere uniformate.
VD deplora che il finanziamento dei corsi di preparazione non sia stato disciplinato. Inoltre, non si è ancora provveduto ad adeguare le leggi speciali.
GR chiede che la comparabilità internazionale dei titoli della formazione professionale sia migliorata e che la LFPr sia modificata in tal senso.
Associazioni di categoria dell’economia
SIC Svizzera chiede che le eventuali modifiche delle leggi speciali risultanti dalla presente legge siano oggetto di una seconda procedura di consultazione.
Sempre secondo SIC Svizzera, eventuali adeguamenti della LADI andrebbero effettuati nell’interesse di una logica della formazione.
La SAV ammonisce che il presente avamprogetto non può essere giudicato senza prima conoscere le modifiche delle leggi speciali che esso rende necessarie.
Cerchie interessate
Cgas chiede che siano introdotti sia il diritto alla formazione continua sia il congedo di formazione continua.
FSEA e Migros chiedono che siano verificate le ripercussioni della legge sulla formazione continua su
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LADI, LFPr, LStr e LAI. Eventuali adeguamenti della LADI andrebbero effettuati nell’interesse di una logica della formazione.
KMU Schweiz chiede che le eventuali modifiche delle leggi speciali risultanti dalla presente legge siano oggetto di una seconda procedura di consultazione.
USIC, USIE, Gewerbeverband LU ed Ebenrain chiedono che i corsi di preparazione siano integrati
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nella LFPr come di formazione formale.
L’ATS si dichiara favorevole al mantenimento della protezione del titolo nel settore universitario.
Proposte di modifica del diritto vigente 28 SIC Svizzera, USS, Movendo e VSV chiedono la seguente modifica del CO finalizzata a consentire l’introduzione di un congedo di formazione continua:
«Schw. Zivilgesetzbuch (OR) vom 30. März 1911
Art. 329 g (neu) Urlaub zur Weiterbildung
1
Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer zur Weiterbildung nach dessen freier Wahl bezahlten Urlaub bis zu insgesamt einer Arbeitswoche im Jahr zu gewähren.
2
Über den Zeitpunkt und die Dauer des Weiterbildungsurlaubs einigen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Sie berücksichtigen dabei ihre beidseitigen Interessen. Kommt eine Einigung nicht zustande, muss der Weiterbildungsurlaub gewährt werden, wenn der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die Geltendmachung seines Anspruchs zwei Monate im Voraus angezeigt hat.
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RS 142.20
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Per quanto concerne i corsi di preparazione si vedano anche le valutazioni relative all’articolo 3.
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RS 220