Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 61 pagine

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Legge federale sulla cartella del paziente informatizzata – risultati della procedura di consultazione

di salvaguardia concernente l’elaborazione dei dati da parte di terzi nonché una disposizione concernente la cancellazione dei dati. La protezione dei dati deve essere garantita in tutte le fasi dell’elaborazione, al tempo stesso l’uso della cartella del paziente informatizzata deve restare semplice.

Pur salutando sostanzialmente la regolamentazione giuridica della cartella informatizzate del paziente, HÄ CH è molto scettico nei confronti dell’avamprogetto. Ritiene che sia prematuro emanare una LCPInf dal momento che mancano ancora i presupposti. È vantato un potenziale di risparmio irrealistico, benché nel complesso la sanità trarrà unicamente vantaggi immateriali e alla fine i costi saranno superiori all’utilità materiale. Un altro problema è la fissazione sbagliata delle priorità: a essere prioritaria e indispensabile è la documentazione elettronica negli studi medici (cartella clinica elettronica), mentre i progetti di comunicazione elettronica, come ad esempio la cartella informatizzata del paziente, entrano in gioco in un secondo tempo, quale ulteriore sviluppo. Per far sì che una cartella del paziente informatizzata offra dei vantaggi, devono essere soddisfatte almeno tre condizioni: i dati devono essere completi, affidabili, chiari e aggiornati, l’upload dei dati nella cartella del paziente informatizzata deve avvenire in modo semplice e automatico e la cartella del paziente informatizzata deve essere un estratto automatico di una documentazione elettronica sempre aggiornata dallo studio medico. Mancano tuttavia ancora standard vincolanti per la documentazione elettronica e anche le condizioni giuridiche quadro sono perlopiù inesistenti. È inoltre auspicabile che la Confederazione collabori con il previsto istituto per l’informatica degli studi medici (IPI) e lo sostenga.

3.3 Punti specifici del progetto

A complemento della sintesi delle reazioni sulle singole disposizioni dell’avamprogetto di LCPInf, riportata al capitolo 4, qui di seguito è proposta una panoramica delle reazioni sui seguenti aspetti fondamentali: base costituzionale e norme di delega, obiettivi e scopi, volontarietà, diritti d’accesso, identificazione, certificazione, competenze, finanziamento e incentivi.

3.3.1 Base costituzionale e norme di delega

La base costituzionale per l’emanazione della LCPInf da parte della Confederazione è messa in dubbio dai Cantoni AR, AG, LU, VS, ZG e da privatim nonché da CMC e ASC. Secondo il Cantone VS, il fatto di fondarsi sugli articoli 95 e 122 Cost. crea un precedente discutibile. CMC e ASC dubitano in particolare della legittimità di fondarsi sulla competenza federale nel diritto civile. Andrebbe quindi perlomeno esaminata anche la possibilità di fondarsi sugli articoli 117 e 118 Cost. Secondo VSVA la LCPInf potrebbe fondarsi, a titolo complementare, anche sull’articolo 118 capoverso 1 Cost.

I Cantoni AG, AR, BS, LU SO, VS, ZH e privatim non sono certi che siano rispettati i presupposti di delega. Per il Cantone SO, inoltre, le presenti disposizioni giuridiche non soddisfano i requisiti del diritto della protezione dei dati. Anche DJS fa notare che l’elaborazione di dati personali degni di particolare protezione ha bisogno di una legge in senso formale, mentre l’avamprogetto di LCPInf è insufficiente o discutibile dal punto di vista del grado di precisione e della densità di regolamentazione.

La regolamentazione della responsabilità per la gestione delle dichiarazioni di consenso e di revoca a livello di legge sta a cuore a vari Cantoni (AR, AG, AI, AR, BS, LU, SG, SO, VS) e a privatim. Il Cantone BS e PH CH chiedono che sia disciplinata nella legge la responsabilità