Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 61 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 24Fedlex · Rapporto sui risultati
Legge federale sulla cartella del paziente informatizzata – risultati della procedura di consultazione
4 Osservazioni sui singoli articoli
Qui di seguito sono riportate unicamente le osservazioni specifiche, e cioè i pareri critici o contrari nonché le proposte di aggiunta e/o modifica, sulle singole disposizioni della legge. I pareri in cui è espressa l’approvazione esplicita di un determinato articolo non sono menzionati.
4.1 Ingresso
I Cantoni AR, AG, LU, ZG e privatim si chiedono se la Confederazione dispone di una base costituzionale sufficiente per emanare la LCPInf.
Il Cantone VS esprime scetticismo nei confronti della base costituzionale per l’emanazione della LCPInf e rileva che il rimando agli articoli 95 e 122 Cost. crea un precedente discutibile.
Secondo VSVA, la LCPInf potrebbe fondarsi, a titolo complementare, anche sull’articolo 118 capoverso 1 Cost.
CMC e ASC dubitano che la base costituzionale sia sufficiente per la LCPInf e in particolare che sia legittimo fondarsi sulla competenza federale nel diritto civile. Andrebbe quindi perlomeno esaminata anche la possibilità di fondarsi sugli articoli 117 e 118 Cost.
4.2 Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1La presente legge disciplina le condizioni alle quali:
a. le comunità certificate e i pazienti possono rendere accessibili alle comunità certificate dati rilevanti a fini terapeutici attraverso la cartella del paziente informatizzata;
b. i professionisti della salute e i pazienti possono accedere ai dati resi accessibili attraverso la cartella del paziente informatizzata.
2La legge stabilisce le misure che contribuiscono a promuovere e a coordinare l’introduzione, la diffusione e lo sviluppo della cartella del paziente informatizzata.
3La cartella del paziente informatizzata ha lo scopo di migliorare la qualità dei processi di cura, accrescere la sicurezza dei pazienti e aumentare l’efficienza del sistema sanitario.
Cpv. 1
In merito alla lettera a, FMH osserva che a mettere a disposizione le informazioni sono i professionisti della salute e non le comunità.
PEV chiede di completare la disposizione con le condizioni a cui i professionisti della salute possono accedere alle cartelle informatizzate dei pazienti.
I Cantoni AR, AG, AI, BE, BS, LU nonché privatim, PH CH, FSP e DJS suggeriscono di precisare l’espressione «dati rilevanti a fini terapeutici», almeno nel messaggio.7
Secondo FMH bisogna garantire che la cartella del paziente informatizzata rappresenti volutamente una selezione limitata dei dati disponibili sul paziente. A tal fine i professionisti della
7 Cfr. anche le osservazioni sulla definizione di cartella del paziente informatizzata all’articolo 2 lettera a.