Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 61 pagine

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Legge federale sulla cartella del paziente informatizzata – risultati della procedura di consultazione

4 Osservazioni sui singoli articoli

Qui di seguito sono riportate unicamente le osservazioni specifiche, e cioè i pareri critici o contrari nonché le proposte di aggiunta e/o modifica, sulle singole disposizioni della legge. I pareri in cui è espressa l’approvazione esplicita di un determinato articolo non sono menzionati.

4.1 Ingresso

I Cantoni AR, AG, LU, ZG e privatim si chiedono se la Confederazione dispone di una base costituzionale sufficiente per emanare la LCPInf.

Il Cantone VS esprime scetticismo nei confronti della base costituzionale per l’emanazione della LCPInf e rileva che il rimando agli articoli 95 e 122 Cost. crea un precedente discutibile.

Secondo VSVA, la LCPInf potrebbe fondarsi, a titolo complementare, anche sull’articolo 118 capoverso 1 Cost.

CMC e ASC dubitano che la base costituzionale sia sufficiente per la LCPInf e in particolare che sia legittimo fondarsi sulla competenza federale nel diritto civile. Andrebbe quindi perlomeno esaminata anche la possibilità di fondarsi sugli articoli 117 e 118 Cost.

4.2 Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1La presente legge disciplina le condizioni alle quali:

a. le comunità certificate e i pazienti possono rendere accessibili alle comunità certificate dati rilevanti a fini terapeutici attraverso la cartella del paziente informatizzata;

b. i professionisti della salute e i pazienti possono accedere ai dati resi accessibili attraverso la cartella del paziente informatizzata.

2La legge stabilisce le misure che contribuiscono a promuovere e a coordinare l’introduzione, la diffusione e lo sviluppo della cartella del paziente informatizzata.

3La cartella del paziente informatizzata ha lo scopo di migliorare la qualità dei processi di cura, accrescere la sicurezza dei pazienti e aumentare l’efficienza del sistema sanitario.

Cpv. 1

In merito alla lettera a, FMH osserva che a mettere a disposizione le informazioni sono i professionisti della salute e non le comunità.

PEV chiede di completare la disposizione con le condizioni a cui i professionisti della salute possono accedere alle cartelle informatizzate dei pazienti.

I Cantoni AR, AG, AI, BE, BS, LU nonché privatim, PH CH, FSP e DJS suggeriscono di precisare l’espressione «dati rilevanti a fini terapeutici», almeno nel messaggio.7

Secondo FMH bisogna garantire che la cartella del paziente informatizzata rappresenti volutamente una selezione limitata dei dati disponibili sul paziente. A tal fine i professionisti della

7 Cfr. anche le osservazioni sulla definizione di cartella del paziente informatizzata all’articolo 2 lettera a.