Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 61 pagine
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Legge federale sulla cartella del paziente informatizzata – risultati della procedura di consultazione
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente legge s’intendono per:
a. cartella del paziente informatizzata: cartella virtuale che permette di rendere accessibili, mediante una procedura di richiamo, dati di un paziente rilevanti a fini terapeutici conservati in modo decentralizzato;
b. professionisti della salute: gli specialisti riconosciuti dal diritto federale o cantonale che effettuano trattamenti in ambito sanitario o dispensano prodotti nell’ambito di un trattamento;
c. cure: l’insieme delle attività svolte da un professionista della salute al fine di lenire le sofferenze, guarire o curare un paziente oppure prevenire o diagnosticare precocemente una malattia;
d. comunità: il raggruppamento di professionisti della salute e dei loro istituti; può essere considerato comunità anche un professionista della salute che esercita la professione sotto la propria responsabilità professionale.
Lett. a
UDC, I Verdi, economiesuisse, IG eHealth, USAM, ePower e ICT propongono alla lettera a la formulazione «cartella del paziente informatizzata» rinunciando all’aggettivo «virtuale».
SSIM e Inselspital propongono la seguente definizione di cartella informatizzata del paziente: «raccolta diretta di informazioni e dati rilevanti a fini terapeutici conservati in modo decentralizzato, che possono essere resi accessibili mediante una procedura di richiamo.»
SASIS propone di completare la definizione di cartella del paziente informatizzata come segue: «cartella informatizzata che permette di rendere accessibili dati di un paziente rilevanti a fini terapeutici conservati in modo decentralizzato mediante una procedura di richiamo con un’autenticazione e un’autorizzazione forti nonché, in parte, in gruppi di accesso specifici.»
Secondo AWS bisognerebbe parlare di «dati potenzialmente rilevanti a fini terapeutici».
Il Cantone FR nonché SKS e OSP considerano sensato registrare di norma l’intera cartella clinica. Bisognerebbe tener conto del fatto che terzi registrano regolarmente dati anche nell’ambito dei trattamenti psichiatrici.
VKZS ritiene che occorre evitare, mediante un articolo supplementare, che sia creata una copia centrale dei dati estratti dalla cartella informatizzata del paziente. I professionisti della salute devono inoltre poter vedere se i dati sono completi e attuali.
CMC e HÄ CH propongono di utilizzare l’espressione «cartella online del paziente COP» al posto di cartella del paziente.
H+ attira l’attenzione sul grande rischio di confusione con la documentazione informatizzata sul paziente tenuta già oggi internamente dagli ospedali, dalle cliniche e dalle case di cura.
Lett. b
Per PLR, I Verdi e UDC nonché economiesuisse, IG eHealth e vips, l’espressione di professionista della salute va definita in modo più ampio. La definizione di professionisti della salute dovrebbe essere introdotta con «di norma …» in modo da consentire il diritto di accedere alle cartelle informatizzate del paziente anche a persone che non partecipano direttamente al processo di cura (p.es. case manager o collaboratori con funzioni amministrative).
PH CH propone la seguente formulazione per la definizione di professionisti della salute: «gli specialisti riconosciuti dal diritto federale o cantonale che effettuano trattamenti in ambito sanitario, dispensano prodotti nell’ambito di un trattamento o esaminano lo stato di salute di gruppi di pazienti e intendono migliorare la qualità del processo di cura.»
Secondo SASIS, i professionisti della salute dovrebbero essere definiti come segue: «gli specialisti riconosciuti dal diritto federale o cantonale che effettuano trattamenti o cure in