Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 61 pagine

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Legge federale sulla cartella del paziente informatizzata – risultati della procedura di consultazione

VSVA raccomanda di precisare la definizione di comunità specificando che non s’intendono organizzazioni di categoria, bensì organizzazioni professionali con una propria soglia di ammissione elevata.

ASC attira l’attenzione sul fatto che la definizione di comunità può prestarsi a confusione con il concetto di studio medico associato, che ha un significato completamente diverso. È invece approvato il fatto che nella definizione rientrino anche gli studi medici individuali.

Spitex saluta espressamente il fatto che la definizione di comunità non contenga alcun criterio esplicito in termini di grandezza, ubicazione geografica o struttura organizzativa.

Swisscom propone la seguente definizione di comunità: «il raggruppamento di professionisti della salute e dei loro istituti. Possono essere considerati comunità anche un professionista della salute che esercita la professione sotto la propria responsabilità professionale o un istituto diretto da un tale professionista della salute.»

Richiesta di nuove definizioni

ISSS suggerisce di definire la comunità di riferimento, dal momento che svolge una funzione fondamentale nel sistema della cartella informatizzata del paziente, e propone la seguente formulazione: «comunità di riferimento: comunità certificata che costituisce la cartella del paziente informatizzata per un paziente e assicura determinate funzioni essenziali per la sua gestione.»

I Verdi, economiesuisse, IG eHealth, IHE, Interpharma e vips sono favorevoli all’aggiunta delle seguenti definizioni, sostenute anche da SSIM (ad eccezione dei «dati anonimizzati»):

«paziente: persona che riceve, ha ricevuto o intende ricevere cure in Svizzera;

aventi diritto: persone autorizzate ad accedere alla cartella del paziente informatizzata secondo l’articolo 4;

punto nazionale di contatto: istituzione statale che assicura i presupposti tecnici e organizzativi per lo scambio transfrontaliero di dati;

dati anonimizzati: dati personali per scopi di ricerca o di statistica, che non possono più essere collegati alla persona interessata.»

Per ePower e ICT, in una nuova lettera dovrebbe essere definito un punto nazionale di contatto come segue: «istituzione statale che assicura i presupposti tecnici e organizzativi per lo scambio transfrontaliero di dati».

pharmasuisse lamenta l’assenza di una definizione di ricetta o prescrizione.

Pro Mente Sana propone di definire l’espressione «dati rilevanti a fini terapeutici» e di inserire assolutamente le direttive del paziente ai sensi del nuovo diritto di protezione degli adulti nella cartella informatizzata del paziente.

H+ chiede di inserire una nuova lettera con la seguente definizione di dati rilevanti a fini terapeutici: «unicamente le informazioni che assumono rilievo per il proseguimento del trattamento da parte di altri professionisti della salute.»

SSIM definirebbe i dati rilevanti a fini terapeutici come segue: «informazioni che sostengono il processo di cura.»

Per kf manca inoltre la definizione di titolare della cartella, che potrebbe essere formulata come segue: «persona che ha espresso il consenso alla costituzione di una cartella informatizzata con dati sulla salute rilevanti ai fini dell’insorgenza, della prevenzione e della cura delle malattie.»