Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 61 pagine
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Legge federale sulla cartella del paziente informatizzata – risultati della procedura di consultazione
4.2.1 Sezione 2: Accesso alla cartella del paziente informatizzata
Art. 3 Consenso
1Il paziente deve esprimere per scritto il proprio consenso alla costituzione della cartella del paziente informatizzata.
2Il paziente deve acconsentire esplicitamente a rendere accessibili i propri dati.
3Per essere valido, il consenso di cui al capoverso 1 o 2 dev’essere espresso liberamente, previa adeguata informazione sulle modalità di trattamento dei dati e sulle conseguenze che ne risultano.
4Il paziente può revocare in ogni momento il proprio consenso senza indicarne i motivi.
Cpv. 1
PPD, FMH, CMC, SKS e OSP salutano il requisito del consenso scritto alla costituzione della cartella informatizzata del paziente.
I Cantoni AR, AI, BS, LU, SG, SO, VS nonché privatim e PH CH suggeriscono di disciplinare la responsabilità per la gestione delle dichiarazioni di consenso e di revoca a livello di legge.
H+ auspica un’aggiunta che preveda che il formulario di consenso sia integrato nella cartella informatizzata del paziente. È inoltre importante che il paziente possa compilare il formulario autonomamente, in modo da non generare un ulteriore onere amministrativo.
kf propone la seguente formulazione: «La costituzione della cartella sanitaria informatizzata presuppone il consenso scritto del titolare.» Questa formulazione chiarisce che i pazienti non sono obbligati a costituire una cartella.
Per ePower, ICT, KPT e AWS, al posto del consenso scritto deve essere possibile anche una firma digitale. Secondo AWS bisognerebbe quindi parlare di «consenso esplicito».
ISSS chiede di modificare il capoverso come segue, in modo da chiarire le competenze in sospeso: «Il paziente deve esprimere per scritto alla comunità di riferimento il proprio consenso alla costituzione della cartella del paziente informatizzata. La dichiarazione di consenso deve essere conservata dalla comunità di riferimento durante almeno dieci anni dallo scioglimento della cartella del paziente informatizzata.»
Cpv. 1 e 2
Il Cantone ZH osserva che il rapporto tra il consenso scritto di cui al capoverso 1 e il consenso esplicito di cui al capoverso 2 non è chiaro.
FSP propone di sostituire in questi capoversi la parola «dass» con «damit» (concerne soltanto il testo tedesco).
Swisscom propone di unire questi due capoversi formulandoli come segue: «Il paziente deve acconsentire per scritto a rendere accessibili i propri dati in una cartella del paziente informatizzata.» Anche VSVA è favorevole all’unione dei due capoversi.
Per I Verdi, economiesuisse, IG eHealth, Interpharma, USAM, vips, ePower, ICT e Helsana è sufficiente un unico consenso secondo questi capoversi. Sono così soddisfatte le condizioni per derogare alle disposizioni sulla protezione dei dati valevoli in generale e trovare una soluzione adeguata.