Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 61 pagine
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Legge federale sulla cartella del paziente informatizzata – risultati della procedura di consultazione
Secondo il Cantone SZ e PPD, per l'ottenimento effettivo del consenso occorre prestare attenzione a che ciò non comporti un onere amministrativo e di tempo sproporzionato, in particolare per i medici di famiglia.
FMH ritiene che non sia necessario e neanche praticabile esigere un consenso esplicito per ogni messa a disposizione e ogni richiamo di dati. Ha più senso rimandare alle disposizioni di cui all’articolo 321 CP, un’idea condivisa anche da CMC.
Per CMC non è chiaro cosa s’intenda per consenso esplicito nella pratica. Per rendere accessibili i singoli dati dovrebbe essere sufficiente un consenso tacito.
H+ propone la seguente formulazione: «Il paziente deve stabilire a chi intende rendere accessibili i propri dati conformemente all’articolo 4.»
Inselspital e SSIM avanzano la seguente proposta: «Il paziente deve acconsentire esplicitamente a rendere accessibili i propri dati, eventualmente in modo selettivo.»
Secondo kf la disposizione dovrebbe essere formulata come segue: «La trasmissione di dati presuppone di volta in volta un consenso scritto espresso liberamente dal titolare della cartella.»
Secondo ISSS, il consenso deve essere espresso in relazione ai dati legati a un determinato trattamento. La seguente formulazione tiene conto di questa procedura: «Il paziente deve acconsentire esplicitamente a rendere accessibili i propri dati legati a un determinato trattamento. Egli può stabilire che determinati dati non siano resi accessibili.»
Per DJS non è chiaro nei confronti di chi debba essere valido il consenso esplicito: occorre quindi una precisazione.
Il Cantone SO, Pro Mente Sana e KPT chiedono un consenso scritto sia per la costituzione della cartella del paziente informatizzata che per l’accesso ai dati.
Cpv. 3
Il Cantone BE ritiene che il «consenso informato» comporti un onere d’informazione elevato per le comunità. Come indennizzare tale onere? Una possibilità potrebbe consistere nel creare una posizione specifica nel TARMED per il rilascio di informazioni o la tenuta della cartella informatizzata del paziente.
Il Cantone TI chiede il seguente adeguamento: «Per essere valido, il consenso di cui ai capoversi 1 e 2…».
ASC osserva che la formulazione «… ist soweit gültig, als …» è praticamente inattuabile e propone di sostituirla con «… ist gültig, wenn sie nach …» (concerne soltanto il testo tedesco).
Cpv. 4
Il Cantone ZG chiede che si stabilisca espressamente che i pazienti non devono subire alcun pregiudizio se negano il consenso.
CMC chiede che in caso di revoca i dati siano trasferiti in un archivio separato dal sistema online attivo; il semplice blocco dei diritti di accesso non è sufficiente.
H+ auspica la seguente precisazione relativa alla revoca: «Il paziente può revocare in ogni momento il proprio consenso in modo documentato, senza indicarne i motivi.»