Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 61 pagine
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Legge federale sulla cartella del paziente informatizzata – risultati della procedura di consultazione
Art. 8 Condizioni di certificazione
1Il Consiglio federale fissa le condizioni di certificazione tenendo conto delle pertinenti norme internazionali e dello stato attuale della tecnica, in particolare:
a. le norme, gli standard e i profili di integrazione applicabili;
b. le esigenze applicabili alla protezione e alla sicurezza dei dati;
c. le prescrizioni organizzative e le prestazioni da fornire;
d. l’obbligo di protocollare tutti gli accessi alla cartella del paziente informatizzata.
2Il Consiglio federale può autorizzare l’Ufficio federale della sanità pubblica ad adeguare le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a al progresso tecnico.
Il Cantone ZG fa notare che le prescrizioni minime materiali relative alla protezione e alla sicurezza dei dati vanno disciplinate a livello di legge. Al tempo stesso occorre tener presente che all’elaborazione da parte di organi cantonali per principio è applicabile il diritto cantonale in materia di protezione dei dati.
Il Cantone ZG chiede inoltre l’inserimento di una disposizione secondo cui i pazienti debbano essere informati di ogni accesso alla loro cartella del paziente informatizzata. Per il resto occorre rilevare che i pazienti devono poter accedere anche alle altre cartelle cliniche informatizzate che li riguardano.
Per il Cantone ZH, i contenuti essenziali della certificazione devono essere definiti già nella legge.
Per privatim è importante che i requisiti del diritto in materia di protezione dei dati siano attuati integralmente nell’ambito dell’emanazione del diritto esecutivo.
A H+ preme che prima di definire le norme, gli standard e i profili di integrazione si consultino i gruppi d’interesse.
Inselspital e SSIM insistono sull’uso di norme, standard e profili di integrazione riconosciuti a livello internazionale.
IHE fa notare che la definizione delle condizioni di certificazione deve avvenire anche tenendo conto dell’economicità e dell’efficienza.
In relazione alla certificazione, per CMC sono fondamentali l’interoperabilità dei sistemi di dati e la sicurezza degli investimenti.
HÄ CH sottolinea che i costi di certificazione non possono essere addossati al corpo medico.
CMC chiarisce che con i costi di certificazione menzionati nel rapporto esplicativo i professionisti della salute non aderiranno mai spontaneamente al sistema. L’importo esigibile per i costi ricorrenti annualmente deve essere compreso tra 850.-- e 1'500.-- franchi.
Per Swisscom le prescrizioni relative alla certificazione vanno troppo in là, svantaggiando soprattutto i piccoli fornitori di prestazioni. Occorre esaminare la possibilità di autodichiarazione.
Swisscom chiede lo stralcio di questo articolo.
Cpv. 1
Inselspital e SSIM chiedono di fare in modo che le condizioni di certificazione non rincarino eccessivamente la certificazione: per questo motivo propongono di tener conto, in questo capoverso, anche dell’economicità.