Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 61 pagine

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Legge federale sulla cartella del paziente informatizzata – risultati della procedura di consultazione

Per vips, alla lettera a devono essere stralciati i profili di integrazione.

I Verdi e IG eHealth chiedono la seguente aggiunta alla lettera b: «… e la rintracciabilità dell’origine dei dati».

Alla lettera b, SASIS auspica l’aggiunta dell’espressione «qualità dei dati»; per il resto è d’accordo con l’articolo.

Per I Verdi, IG eHealth, IHE, Inselspital, SSIM e vips, alla lettera c bisogna aggiungere «i requisiti di qualità da rispettare».

HL7 propone un adeguamento della lettera c: «le prescrizioni organizzative, in particolare la finestra temporale per l’accesso secondo l’articolo 6 e le prestazioni da fornire.»

Swisscom ha qualche dubbio sulla lettera c.

Inselspital e SSIM propongono una nuova lettera con il seguente tenore: «i criteri relativi alla qualità e alla sostenibilità degli strumenti informatici che alimentano la cartella del paziente informatizzata, in particolare i fascicoli sul paziente degli ospedali e di altri professionisti della salute.»

Cpv. 2

Secondo UDC ed economiesuisse, gli adeguamenti secondo il capoverso 2 dovrebbero essere assicurati da terzi e non dall’UFSP.

IG eHealth e Interpharma raccomandano la seguente aggiunta al capoverso 2: «Il Consiglio federale può autorizzare l’Ufficio federale della sanità pubblica ad adeguare le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a al progresso tecnico, previa consultazione degli ambienti interessati.»

DJS osserva che il capoverso 2 è formulato in modo poco chiaro. Le condizioni devono essere adeguate costantemente in modo da rispettare gli standard più recenti in materia di protezione e sicurezza dei dati.

Art. 9 Procedura di certificazione

Il Consiglio federale disciplina la procedura di certificazione, segnatamente:

a. le condizioni per il riconoscimento degli organismi di certificazione;

b. la validità della certificazione e le condizioni per il suo rinnovo;

c. le condizioni per la revoca della certificazione;

d. il riconoscimento di procedure di certificazione disciplinate da altre leggi.

Per il Cantone ZH, i punti essenziali delle condizioni di certificazione devono essere disciplinati nella legge.

Per il Cantone AG è discutibile quale sia la funzione delle piattaforme di comunicazione tra le comunità e se la loro esistenza nonché la relativa certificazione siano veramente necessarie. Il Cantone AG sottolinea inoltre che occorre tener conto della sicurezza dei dati mediante un’impostazione precisa dell’obbligo di certificazione e delle condizioni di certificazione, anche a livello di ordinanza.