Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 46 pagine

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Art. 28 Formazione del personale di sicurezza

La formazione del personale di sicurezza è una condizione essenziale per garantire una buona esecuzione del compito di protezione affidato dall'autorità. L'articolo 28 prevede quindi che il personale di sicurezza abbia acquisito una formazione in considerazione del compito di protezione da svolgere, del diritto internazionale e del diritto nazionale applicabile.

L'esecuzione di compiti di protezione all'estero per conto della Confederazione può svolgersi in un contesto violento. È pertanto opportuno che il personale di sicurezza riceva una formazione imperniata sul comportamento da adottare con le persone che oppongono resistenza, sulla valutazione dei rischi per la salute, sui primi soccorsi e sul rispetto di determinati diritti. Il personale di sicurezza deve inoltre ricevere una formazione in materia di lotta contro la corruzione.

Questa formazione deve garantire che il personale di sicurezza messo a disposizione dell'autorità federale esegua il compito di protezione affidatogli rispettando il principio della proporzionalità e l'integrità fisica e psichica delle persone interessate, anche quando si comportano in modo sconveniente o oppongono resistenza fisica. In ogni singolo caso è quindi l'autorità federale a dover determinare il contenuto della formazione che il personale di sicurezza deve ricevere in funzione delle circostanze, della prestazione da eseguire e della situazione sul luogo d'esecuzione.

L'articolo 28 capoverso 1 conferisce un certo potere di apprezzamento all'autorità federale per assicurarsi che il personale di sicurezza abbia acquisito una formazione adeguata. In generale, questa soluzione permetterà all'autorità di impiegare all'estero società che soddisfano le condizioni dell'articolo 28. Tuttavia, non è escluso che in situazioni straordinarie nessuna impresa soddisfi queste condizioni, per esempio in caso di monopolio del mercato della sicurezza da parte di una società locale. Il capoverso 2 prevede quindi una deroga in virtù della quale l'autorità federale può impiegare una società che non soddisfa completamente le esigenze del capoverso 1 qualora sul luogo di esecuzione del contratto non sia disponibile una società che adempia dette esigenze e la protezione non possa essere garantita altrimenti. In questo caso, la durata del contratto sarà di sei mesi al massimo (cpv. 3). Secondo il capoverso 4, l'autorità federale si adopera affinché la società soddisfi quanto prima le esigenze del capoverso 1.

Art. 29 Impiego della coercizione e misure di polizia

Questa disposizione autorizza il personale di sicurezza all'impiego della coercizione e delle misure di polizia ai sensi della LCoe se e nella misura in cui è richiesto dal compito di protezione che deve svolgere e se la legislazione applicabile sul luogo di esecuzione lo autorizza. Per impiego della coercizione di polizia s'intende l'uso della forza fisica, di mezzi ausiliari (come manette e altri mezzi per immobilizzare nonché cani di servizio) e di armi. Le misure di polizia riguardano invece il fermo di breve durata di persone, la perquisizione di persone, locali e veicoli nonché il sequestro di oggetti.

Art. 30 Impiego di armi

In virtù del capoverso 1 l’autorità federale prevede nel contratto se il personale di sicurezza è autorizzato a portare un’arma (come manganelli, bastoni di difesa, sostanze irritanti e armi da fuoco).