Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/40: Modifica del codice civile, del codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza (mantenimento dei bambini) · 46 pagine
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un contributo specifico per questo compito (Betreuungsunterhalt) per almeno tre anni, ammettendo anche un’ulteriore proroga42.
Visto che l’accudimento del figlio da parte di un genitore corrisponde ad un'esigenza del figlio, l'AP CC propone piuttosto di prendere in considerazione il costo legato all’investimento di tempo che il genitore dedica alle cure e all’educazione del figlio nel quadro della determinazione del contributo di mantenimento dovuto al figlio e non nel contributo da versare al genitore. Anche la dottrina sopracitata ammette questa possibilità43. L'articolo 285 CC sarà quindi modificato opportunamente.
L'erogazione di un contributo al figlio per il costo legato al suo accudimento da parte dei genitori, indipendentemente dal loro stato civile, implica l’abrogazione dell’articolo 125 capoverso 2 numero 6 CC. Nel nuovo diritto di mantenimento del figlio, «la portata e durata delle cure ancora dovute ai figli» non sarà più un criterio per la determinazione del contributo di mantenimento del coniuge dopo il divorzio ma solo per la determinazione del contributo dovuto al figlio.
Anche l'articolo 295 capoverso 1 numero 2 CC deve essere parzialmente abrogato, poiché l'AP CC prevede l'erogazione di un contributo per il costo legato all’accudimento del figlio dal momento della sua nascita.
Custodia congiunta o custodia alternata
Il diritto in vigore si fonda su una concezione liberale della famiglia che lascia ai genitori la scelta di decidere in maniera autonoma la ripartizione dei compiti tra di loro. Non vi è motivo di cambiare questo approccio. Per questo l'AP CC rinuncia ad instaurare il principio secondo cui i genitori dovrebbero assumersi l’accudimento e il mantenimento finanziario del figlio in maniera paritaria, in quanto vorrebbe dire sancire nella legge la regola della custodia alternata ed escludere in linea di principio l’erogazione di un contributo legato all’accudimento del figlio. Il carattere rigido di una tale regolamentazione sarebbe in contraddizione con la concezione liberale appena evocata.
Tale proposta non deve essere interpretata come una volontà di escludere questa forma di ripartizione dei compiti tra i genitori dopo una separazione o un divorzio, soprattutto se il padre e la madre seguivano questo schema per espletare le cure e l’educazione del figlio durante la comunione domestica.
È tuttavia necessario ricordare che, anche in simili circostanze, la custodia alternata non è un diritto dei genitori ma deve corrispondere al bene del figlio. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale su questo tema, anche nei casi in cui i genitori chiedono congiuntamente di mantenere l’esercizio comune dell’autorità parentale dopo il divorzio e sottopongono alla ratifica del giudice una convenzione sulla custodia congiunta, l’ammissibilità di un tale accordo va valutata dal punto di vista del bene del figlio e dipende essenzialmente dalle circostanze del singolo caso, come l’età del figlio, la prossimità tra le abitazioni dei genitori e la scuola, la capacità di cooperazione dei genitori e le possibilità concrete che i genitori hanno di ridurre o aumentare il grado di occupazione e/o di affidare l’accudimento del figlio a terzi44.
Questi due ultimi elementi rappresentano un ostacolo non indifferente alla custodia alternata. Anche se lentamente, i modelli di ripartizione dei compiti nella coppia stanno cambiando ed
42 B RUDERMÜLLER, pagg. 254-256; MENNE, pagg. 1261-1263.
43 S CHWENZER/EGLI, Betreuungsunterhalt, pag. 31; RUMO-JUNGO, Betreuungsunterhalt, pag. 34; RUMO-JUNGO/STUTZ, Kinderkosten, pag. 281.
44 DTF 5A_497/2011 del 5.12.2011 consid. 2.13 e giurisprudenza citata.