Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/40: Modifica del codice civile, del codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza (mantenimento dei bambini) · 46 pagine

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seguito, il 9 giugno 2009 la consigliera nazionale Anita Thanei ha depositato una mozione dal titolo «Divorzio e separazione: per un'equa regolamentazione del mantenimento in casi di carenza (09.3519)». Non essendo stata trattata dal Consiglio nazionale nei due anni seguenti, la mozione è stata tolta dal ruolo il 17 giugno 2011.

Il 24 settembre 2009 sempre la stessa la consigliera ha depositato un’altra mozione dal titolo «Contributo di mantenimento minimo per i figli (09.3847)», nella quale chiedeva al Consiglio federale di elaborare un progetto che prevedesse contributi minimi di mantenimento per i figli che crescono in famiglie monoparentali. Non essendo stata trattata dal Consiglio nazionale nei due anni seguenti, la mozione è stata tolta dal ruolo il 29 settembre 2011.

In seguito alla decisione, presa dal Consiglio federale nel gennaio 2011, di completare il progetto di modifica del Codice civile sull’autorità parentale congiunta con nuove regole sulle questioni patrimoniali, l’8 aprile 2011 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-CN) ha depositato la mozione «Rendere l'autorità parentale congiunta la regola e rivedere le relazioni giuridiche tra genitori e figli (11.3316)». In tale mozione chiedeva in particolare di sottoporre «immediatamente» al Parlamento l’avamprogetto di modifica del Codice civile sull’autorità parentale affinché l’autorità parentale congiunta diventi la norma il più rapidamente possibile e, in un secondo tempo, di procedere all’elaborazione di nuove regole in materia di mantenimento, tenendo conto anche delle modalità di accudimento dei figli da parte dei genitori, al fine di eliminare le disparità attuali tra i figli nati da un matrimonio e quelli di genitori non coniugati. Adottata dalle due Camere del Parlamento, la mozione è stata trasmessa al Consiglio federale nel dicembre 2011.

1.4.4 Tavola rotonda del 30 aprile 2012

Il 30 aprile 2012, una quarantina di rappresentanti di diverse associazioni dei genitori e altre organizzazioni interessate hanno partecipato ad un incontro sulla revisione delle disposizioni in materia di contributi di mantenimento destinati ai figli.

Tutti i partecipanti al dibattito hanno riconosciuto il diritto di ogni figlio agli stessi contributi di mantenimento, indipendentemente dallo stato civile dei genitori, la necessità di separare chiaramente il mantenimento del coniuge dopo il divorzio da quello del figlio e l’urgenza di elaborare nuove regole per i casi di ammanco.

1.5 L’avamprogetto a grandi linee

L’obiettivo principale dell’attuale modifica legislativa è di rinforzare il diritto di mantenimento del figlio per garantire gli stessi contributi di mantenimento a tutti i bambini, indipendentemente dallo stato civile dei genitori (sposati, divorziati, celibi/nubili). L'articolo 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo sancisce il principio secondo cui il figlio deve essere tutelato contro ogni forma di discriminazione motivata dalla situazione giuridica dei genitori.

Ai sensi dell’articolo 27 numeri 1 e 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo, «Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale. Spetta ai genitori [..] la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo».

Ciò può rivelarsi particolarmente difficile per i figli di famiglie a basso reddito, in particolare nei casi di ammanco. La loro situazione potrebbe essere migliorata con un coordinamento più efficace tra le norme di diritto privato sul mantenimento e quelle del diritto pubblico sul sostegno finanziario fornito dall’ente pubblico, sia sotto forma di anticipi degli alimenti che di prestazioni di aiuto sociale. Il mantenimento del figlio può infatti essere disciplinato dal diritto privato solo nella misura in cui i genitori (o il figlio stesso) sono in grado di farsene carico. Se