Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/40: Modifica del codice civile, del codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza (mantenimento dei bambini) · 46 pagine

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1.5.2 Esame delle possibilità di coordinamento tra le norme di diritto privato sul mantenimento e quelle di diritto pubblico sul sostegno finanziario fornito dall'ente pubblico

1.5.2.1 Diritto vigente I casi di ammanco

Se, dopo una separazione o un divorzio, i redditi comuni dei genitori non sono sufficienti a coprire i bisogni di genitori e figli che vivono ormai in due economie domestiche separate, si è in presenza di un caso di «ammanco»54.

Il contributo di mantenimento dovuto al figlio nei casi di ammanco

Dopo una separazione o un divorzio, il mantenimento in natura del figlio (cure ed educazione) è in linea di principio assunto dal genitore titolare della custodia, vale a dire colui con il quale il figlio risiede principalmente, mentre l'altro genitore è tenuto a versare prestazioni pecuniarie del figlio (art. 276 cpv. 2 CC).

Come spiegato poc'anzi (cfr. 1.2.3), benché nessuno dei criteri enumerati all'articolo 285 capoverso 1 CC per determinare l'importo del contributo di mantenimento dovuto al figlio prevalga sull'altro, nei casi di ammanco la giurisprudenza del Tribunale federale accorda un'importanza privilegiata alla capacità contributiva del debitore del mantenimento. Secondo questa giurisprudenza, il limite minimo dell'obbligo di mantenimento è la capacità contributiva del debitore degli alimenti, ciò per preservare sempre il minimo vitale, prescritto dal diritto esecutivo, del debitore (principio dell'intangibilità del minimo vitale)55. Questo può portare i giudici a non attribuire alcun contributo di mantenimento perché l'obbligato dovrebbe intaccare il minimo vitale oppure a fissare un contributo nettamente inferiore ai bisogni effettivi dei figli.

Obbligo unilaterale di sopportare l'ammanco

Nei casi di ammanco, è quindi il genitore titolare della custodia che alla fine si assume non solo la responsabilità principale del mantenimento in natura del figlio ma anche quella – totale o parziale – del suo mantenimento finanziario56. In assenza di mezzi finanziari sufficienti per soddisfare le loro esigenze, il genitore e il figlio possono vedersi costretti a ricorrere all'aiuto sociale. In questo caso il genitore contrae un debito personale che, se così previsto dal diritto cantonale, dovrà rimborsare qualora la sua situazione finanziaria migliori57. È anche possibile che i parenti stretti siano chiamati a partecipare al rimborso delle prestazioni ricevute in virtù dell'obbligo di assistenza di cui all'articolo 328 seg. CC.

54 Esempio presentato nelle note n. 11, 19 e 20: famiglia con tre figli, i quali dopo la separazione/il divorzio abitano con la madre casalinga a tempo pieno. Il padre (debitore degli alimenti) dispone di un reddito di 5300 franchi e il suo minimo vitale è di 2800 franchi. La madre non dispone di alcun reddito e il suo minimo vitale è di 2 800 franchi. Il debito mantenimento dei tre figli è di 3000 franchi. L'ammanco è di 3300 franchi. (totale redditi 5300 ./. totale bisogni 8600).

55 DTF 137 III 59 consid. 4.2.1 pag. 62

56 Esempio presentato nella nota n. 54: il contributo a carico del padre sarà di massimo 2500 franchi. L'ammanco è di 3300 ed interamente a carico della madre.

57 Cfr. F REIVOGEL, CFQF, pag.31 : l’obbligo di rimborso per i beneficiari dell’aiuto sociale varia da Cantone a Cantone: Vaud, Ginevra e Friburgo hanno eliminato in linea di principio questo obbligo; per Neuchâtel, Sciaffusa, Svitto, Zurigo, Nidvaldo, Obvaldo e Zugo, la persona è tenuta a rimborsare gli importi ricevuti solo in caso di vincita al lotto, eredità, ecc.; nei restanti Cantoni tale persona è di norma tenuta al rimborso se la sua situazione finanziaria migliora per qualsiasi motivo.