Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/40: Modifica del codice civile, del codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza (mantenimento dei bambini) · 46 pagine

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genitore creditore e il figlio saranno rapidamente confrontati con l'impossibilità pratica di incassare i contributi di mantenimento fissati dal giudice, perché gli importi pignorati non saranno sufficienti a coprire le prestazioni alimentari.

In conclusione, il genitore creditore sarà costretto a sollecitare l'aiuto sociale come se la ripartizione dell'ammanco non avesse avuto luogo. Dal canto suo, il genitore debitore degli alimenti si troverà in una situazione di sovraindebitamento permanente.

Osservazione conclusiva

Per ottenere l'effetto desiderato, ossia la riduzione della metà dell'ammanco a carico del genitore creditore, l'introduzione della ripartizione dell'ammanco al momento di determinare il contributo presuppone che l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio, che non vive con la persona assistita, sia considerato nel budget dell'aiuto sociale66.

Come illustrato sopra, questa condizione non è attualmente soddisfatta; spetterebbe ai Cantoni (o alla COSAS) modificare le regole concernenti il minimo vitale sociale. Secondo il tenore dell’articolo 115 Cost., la Confederazione non è infatti autorizzata a prescrivere ai Cantoni degli standard minimi per la determinazione del minimo vitale sociale. Una legge quadro sul minimo vitale – che stabilisca principi e struttura e nel contempo armonizzi le procedure – richiederebbe anzitutto una modifica di ordine costituzionale e la creazione di una nuova competenza federale in materia di aiuto sociale67.

Dato che non può essere garantita la possibilità di un coordinamento efficace tra la ripartizione dell'ammanco e l’aiuto sociale, l'AP CC rinuncia ad introdurre nel Codice civile il principio della ripartizione dell'ammanco al momento della determinazione dei contributi di mantenimento del diritto di famiglia.

1.5.2.3 Garanzia di un contributo minimo di mantenimento per il figlio e coordinamento con le regole in materia di anticipi degli alimenti Il sistema del mantenimento garantito per il figlio

Altri autori propongono un sistema che combina l’introduzione di un contributo minimo a favore del figlio, destinato a coprire le sue spese dirette, l'introduzione di un contributo per l’accudimento del figlio da parte dei genitori e la protezione del minimo vitale dell’obbligato68.

Secondo questo sistema, occorrerebbe in un primo tempo fissare il contributo di mantenimento del figlio sulla base dei suoi bisogni effettivi tenendo conto di un minimo legale; a questo importo si sommerebbe il contributo per il suo accudimento. Successivamente si verificherebbe se la capacità finanziaria del genitore debitore gli permette di pagare il contributo di mantenimento così calcolato. Se ciò non fosse possibile, l’importo sarebbe abbassato fino al minimo vitale del diritto esecutivo per evitargli di ritrovarsi in una situazione di sovraindebitamento permanente. La differenza tra l’importo che il

al creditore di alimenti e non può essere trasmesso agli enti pubblici incaricati degli anticipi delle pensioni, che eventualmente sono surrogati nei diritti del creditore di alimenti (art. 131 cpv. 3 e art. 289 cpv. 2 CC).

66 S TUTZ/KNUPFER, pag. 105

67 Su questo argomento cfr. anche: 12.3013 Mozione della Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN. «Legge quadro sull’aiuto sociale»; 11.3638 Mozione Humbel Ruth; «Legge quadro sulla garanzia del fabbisogno vitale»; 11.3714 Mozione Weibel. «Legge quadro in materia di aiuto sociale».

68 S TUTZ/KNUPFER, pag.100; KNUPFER, pag. 181; Raccomandazioni della CFQF, 2007, in particolare n. 2.