Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/40: Modifica del codice civile, del codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza (mantenimento dei bambini) · 46 pagine
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Il genitore debitore, per contro, può continuare a disporre del suo minimo vitale, senza che lui o i suoi parenti stretti corrano il rischio di essere successivamente chiamati a partecipare al rimborso delle prestazioni di aiuto sociale versate al figlio e all'altro genitore a seguito dell'ammanco venutosi a creare dopo la separazione o il divorzio – questo anche se la sua situazione finanziaria migliora notevolmente, ad esempio grazie a un'eredità.
1.5.2.2 La ripartizione dell'ammanco e il coordinamento con le regole in materia di aiuto sociale La ripartizione dell'ammanco
Numerosi autori si sono espressi a favore della ripartizione dell'ammanco al momento della determinazione dei contributi di mantenimento basati sul diritto di famiglia58; a loro parere, al momento dell'esecuzione forzata della decisione in materia di mantenimento, il minimo vitale, prescritto dal diritto esecutivo, del debitore è sufficientemente tutelato dagli articoli 92 e 93 LEF59.
La ripartizione dell'ammanco permetterebbe al genitore creditore e al figlio di ottenere un contributo di mantenimento superiore più elevato, poiché esso corrisponderebbe all'importo che il debitore può pagare tenuto conto della sua capacità economica più la metà dell'ammanco. La loro dipendenza dall'aiuto sociale si ridurrebbe quindi in maniera corrispondente60. Inoltre la ripartizione permetterebbe di garantire il trattamento equo dei genitori al momento della determinazione del contributo di mantenimento.
Benché del parere che la ripartizione dell'ammanco corrisponderebbe a una migliore interpretazione delle norme di diritto civile della famiglia in materia di mantenimento, il Tribunale federale ha rinunciato a modificare la sua giurisprudenza a causa degli effetti della ripartizione dell'ammanco al momento della determinazione del contributo di mantenimento61.
Il Tribunale federale ha in particolare evocato le difficoltà di coordinamento con le regole di aiuto sociale in relazione alla situazione del debitore che, a seguito della ripartizione dell'ammanco, dovesse vedersi costretto a sollecitare l'aiuto sociale per poter pagare il contributo di mantenimento62.
Le regole in materia di aiuto sociale
58 cfr. nota n. 26.
59 RS 281.1; Legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Il creditore dei contributi di mantenimento può in effetti intaccare il minimo vitale del debitore solo se ha bisogno dei contributi per coprire il proprio minimo vitale. Per il resto, anche nel quadro dell'«esecuzione forzata privilegiata» prevista agli art. 132 cpv. 1, 177 e 291 CC (DTF 138 III 11 consid. 4, non pubblicata), il giudice che ordina a terzi debitori che facciano i pagamenti (per prestazioni di mantenimento scadute o pendenti) nelle mani del coniuge divorziato (art. 132 cpv. 1 CC), del coniuge (art. 177 CC) o del rappresentante legale del figlio (art. 291 CC), deve applicare le norme che le autorità incaricate dell’esecuzione utilizzano per determinare ciò che è indispensabile al debitore, conformemente all’art. 93 cpv. 1 LEF e attenersi al limite del minimo vitale LEF del debitore.
60 Esempio presentato nelle note n. 54 e 56: a seguito della ripartizione dell'ammanco, il contributo di mantenimento a carico del padre è di 4150 franchi. (2500 + 1650 (½ di 3300). Entrambi i genitori si fanno carico di un ammanco di 1650 franchi ciascuno.
61 DTF 135 III 66 consid. 10 pag. 80
62 DTF 135 III 66 consid. 7 e 8 pagg. 74-78