Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/40: Modifica del codice civile, del codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza (mantenimento dei bambini) · 46 pagine

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genitore debitore può pagare e il minimo legale più il contributo per l’accudimento del figlio sarebbe assunta dallo Stato attraverso il versamento degli anticipi degli alimenti.

In altri termini, secondo questo modello, lo Stato verserebbe anticipi non solo per gli alimenti a carico del debitore, che non adempie all’obbligo di mantenimento (cfr. art. 293 cpv. 2 CC), ma anche per l’importo che il debitore non è in grado di pagare perché non dispone dei mezzi finanziari necessari. Questo sistema permetterebbe al figlio di ottenere un contributo minimo di mantenimento garantito dallo Stato anche in caso di insolvibilità del genitore cui spetta l’obbligo del mantenimento.

La regolamentazione in materia di anticipi degli alimenti

Occorre osservare che nel sistema attuale del versamento degli anticipi degli alimenti da parte del’ente pubblico, quest’ultimo non interviene in caso di insolvibilità del genitore cui spetta l’obbligo del mantenimento.

La concezione attuale degli anticipi degli alimenti è diversa.

Al momento della revisione del diritto della filiazione, in vigore dal 1° gennaio 1978, il legislatore federale ha sottolineato l’importanza di facilitare l’esercizio e l’esecuzione del diritto di mantenimento del figlio, essendo il relativo contributo generalmente l’unica prestazione finanziaria a cui il figlio ha diritto. Al fine di garantire al figlio la possibilità di ricevere per tempo e regolarmente il contributo di mantenimento, il diritto civile prevede in particolare l'aiuto all’incasso (art. 290 CC), la diffida ai debitore (art. 291 CC) e le garanzie (art. 292 CC).

Sempre in occasione della revisione del diritto della filiazione, il legislatore federale ha auspicato – in mancanza di competenza legislativa in materia (cfr. art. 115 Cost.) – che a questo sviluppo del diritto privato corrisponda, nel diritto pubblico cantonale in materia di assistenza, l’anticipo degli alimenti. L'articolo 293 capoverso 2 CC enuncia infatti che «Inoltre, il diritto pubblico disciplina il pagamento di anticipazioni quando i genitori non soddisfacciano al loro obbligo di mantenimento del figlio». Nel messaggio sul nuovo diritto della filiazione si precisa che «Il figlio non deve aver diritto a prestazioni assistenziali poiché è nel bisogno, ma poiché i suoi genitori trascurano i propri obblighi di mantenimento. L’ente pubblico effettua in luogo e per conto dei genitori morosi le prestazioni di cui il figlio abbisogna per il suo mantenimento. In controparte, il diritto del figlio al mantenimento passa alla collettività pubblica. […] le anticipazioni non sono un’assistenza ai poveri e devono essere rimborsati soltanto dagli obbligati in mora»69. In altri termini, con il versamento di anticipi, lo Stato si sostituisce all’obbligato che non adempie l’obbligo di mantenimento perché non vuole farlo e non perché non dispone dei mezzi per farlo.

Tutti i Cantoni hanno dato seguito alla richiesta espressa dal legislatore e hanno creato un sistema di anticipi degli alimenti destinati ai figli, anche se in misura molto variabile. Nel quadro dell’elaborazione del rapporto «Armonizzazione dell'anticipo e dell'incasso degli alimenti», si è constatato che le basi legali – che fissano ad esempio le condizioni di erogazione degli anticipi, la loro durata e importo massimo – divergono molto da un Cantone all’altro. Da qui la necessità di armonizzare le disposizioni in materia (cfr. 1.4.2). L’armonizzazione offrirebbe anche l’opportunità di ridefinire, eventualmente, il contenuto degli anticipi degli alimenti e in particolare di decidere se lo Stato voglia continuare a garantire il versamento di anticipi solo in caso di «rifiuto» da parte del genitore debitore, come avviene attualmente, oppure se intende estendere il suo intervento ai casi di

69 Messaggio del 5 giugno 1974 del Consiglio federale all’Assemblea federale sulla modificazione del Codice civile svizzero (Filiazione), FF 1974 II 70.