Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/40: Modifica del codice civile, del codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza (mantenimento dei bambini) · 46 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo
Secondo l'articolo 115 Cost. «Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio. La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze». La Confederazione non è quindi autorizzata ad influire sul contenuto del diritto di assistenza pubblica di competenza dei Cantoni.
Ogni Cantone regolamenta le condizioni e la portata delle prestazioni di assistenza. Il principale strumento per coprire il minimo vitale è l'aiuto sociale, che garantisce il mantenimento di una persona incapace con i propri mezzi di provvedere a sé stessa in maniera sufficiente o a tempo debito (art. 12 Cost.). Nella maggior parte dei Cantoni l'aiuto sociale è di competenza dei Comuni che talvolta gestiscono insieme i compiti in materia. Ne consegue che la prassi è spesso molto diversa non solo da un Cantone all'altro ma anche tra i Comuni. Questo squilibrio è parzialmente compensato dal fatto che diversi Cantoni si rifanno alle norme applicabili al calcolo dell'aiuto sociale emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS)63.
Dal punto di vista dell’aiuto sociale si è di fronte ad una situazione di bisogno dal momento in cui il reddito mensile disponibile non è più sufficiente per coprire il minimo vitale. La norma COSAS F.3.1 prevede che: «l’importo degli alimenti a carico di un beneficiario non è conteggiato nel budget di sostegno sociale», poiché non è destinato al suo mantenimento né a quello della sua economia domestica. Di conseguenza, solitamente le legislazioni cantonali riconoscono nel minimo vitale della persona assistita solo i contributi destinati al coniuge e ai figli minorenni con cui vive in comunione domestica. In materia di aiuto sociale la norma è infatti di fornire prestazioni assistenziali per il mantenimento di una sola economia domestica.
Impossibilità di coordinare efficacemente la ripartizione dell'ammanco e l'aiuto sociale
Riassumendo, quando, in seguito alla ripartizione dell'ammanco, il genitore debitore è costretto a far appello all'aiuto sociale perché non è in grado di soddisfare i suoi bisogni personali e, cumulativamente, di versare il contributo di mantenimento fissato nel relativo titolo esecutivo, l'obbligo di mantenimento a suo carico non sarà preso in considerazione nel calcolo del suo minimo vitale. Se i suoi redditi gli consentono di coprire le spese personali, egli non avrà diritto ad alcuna prestazione di aiuto sociale. Di conseguenza non disporrà dell'importo necessario per pagare il contributo di mantenimento così come è stato calcolato in applicazione della regola ripartizione dell'ammanco
Questa situazione non impedirà tuttavia al genitore creditore e al figlio – nonché all'ente pubblico che ha versato gli anticipi degli alimenti (art. 289 cpv. 2 CC) – di avviare ogni mese un'esecuzione nei suoi confronti per l'importo del contributo, fissato nel relativo titolo esecutivo, che non è stato versato64. Inoltre la giurisprudenza autorizza l'avente diritto agli alimenti, che ha bisogno di questi contributi per coprire il proprio minimo vitale, a intaccare il minimo vitale del debitore per recuperare le prestazioni alimentari scadute nell'anno precedente la notifica dell'obbligo di pagamento65. Anche in questa ipotesi, comunque, il
63 L’associazione professionale per l’aiuto sociale COSAS si occupa di organizzare e sviluppare l’aiuto sociale in Svizzera. In assenza di una legge quadro federale in materia di aiuto sociale, la COSAS assuma un’importante funzione di coordinamento a livello nazionale. In particolare pubblica direttive concernenti la struttura e il calcolo dell’aiuto sociale (http://www.skos.ch/store/pdf_it/ Ringbuch_ital_2010.pdf).
64 Il creditore degli alimenti può inoltre chiedere il sequestro dei beni del debitore (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF), inoltre nel fallimento dispone di un credito di prima classe (art. 219 LEF).
65 DTF 123 III 332 e giurisprudenza citata; Sentenza 5A_400/2011 del 15.8.2011 consid. 5.2. OCHSNER, n. 136-139 ad art. 93 LEF. Il privilegio di toccare il minimo vitale del debitore spetta solo